Cosa bisogna sapere dei controlli del GSE sugli impianti a rinnovabili incentivati

  • 2 Febbraio 2016

Controlli GSE 2016: cosa sono, chi può essere controllato e cosa avere a disposizione per evitare spiacevoli comunicazioni da parte dell’ente che eroga gli incentivi agli impianti a fonti rinnovabili e a quelli fotovoltaici in conto energia. Una analisi della società Moroni & Partners.

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Cosa sono i controlli GSE, chi può essere controllato e cosa avere a disposizione per evitare spiacevoli comunicazioni da parte dell’erogatore degli incentivi? Partiamo dal quadro normativo.

Quadro Normativo

Il DM 31 gennaio 2014, conosciuto anche come Decreto Controlli, in attuazione dell’art. 42 del D.Lgs. N°28 del 03/03/2011 dispone la disciplina generale dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore delle energie rinnovabili. Tale decreto individua le modalità organizzative e operative dei controlli, le attività in carico ai vari soggetti coinvolti, gli aspetti degli impianti oggetto di controllo e la lista delle violazioni rilevanti in conseguenza delle quali il GSE può disporre la sospensione o la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate.

Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi potenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto incentivi da parte del GSE.

 Analizzando il decreto nel dettaglio, individuiamo le principali cause di decadenza degli incentivi:

  • presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi
  • violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio
  • indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo
  • manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata
  • alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell’energia incentivata
  • interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell’incentivo
  • inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto
  • insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi
  • utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici i dettagli riguardanti criteri e documentazione vanno ricercati nei decreti e nelle relative regole tecniche applicative che si sono avvicendate nel corso degli anni:

  • DD.MM. 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (cd. Primo Conto Energia)
  • D.M. 19 febbraio 2007 e Legge 129/10 (cd. Secondo Conto Energia e Salva Alcoa)
  • D.M. 6 agosto 2010 (cd. Terzo Conto Energia)
  • D.M. 5 maggio 2011 (cd. Quarto Conto Energia)
  • D.M. 5 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia)

A seconda della tipologia e della gravità delle violazioni accertate si possono configurare le seguenti modalità di recupero delle somme erogate e/o da erogare:

  • Decadenza dalle tariffe incentivanti
  • Riconfigurazione della tariffa incentivante
  • Ridefinizione della potenza incentivata
  • Mancato riconoscimento degli incentivi in parte del periodo di incentivazione

Frequenza e numerosità dei controlli

Al fine di accertare la regolarità delle pratiche di incentivazione e recuperare denaro pubblico indebitamente percepito, il GSE ha individuato il target  di potenza da controllare nel triennio 2014-2016. Gli obiettivi annuali individuati sono i seguenti:

  • 2014 –  controlli con sopralluogo sul 2,8% della potenza degli impianti incentivati  pari a 1.154 MW
  • 2015 – controlli con sopralluogo sul 3,5% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.442 MW
  • 2016 – controlli con sopralluogo sul 3,7% della potenza degli impianti incentivati pari a 1.524 MW

Recentemente il GSE ha fatto sapere che circa il 10% degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto esito negativo del procedimento di verifica. Tale valore si riferisce ai procedimenti terminati entro il 2014, per il 2015 non si hanno ancora dati ufficiali. Si tratta di violazioni rilevanti per il 29% degli esiti negativi, e del 71% di inadempimenti minori. I seguenti grafici riportano il numero di impianti verificati dal 2001 al 2014 (figura 1) e la suddivisione dei controlli sui vari Conto Energia (figura 2).  

Figura 1 – Numero impianti verificati dal 2001 al 2014

Figura 2 – Suddivisione controlli per Conto Energia

Documentazione oggetto di verifica

L’elenco completo della documentazione oggetto di verifica viene comunicato dal GSE in sede di avvio del procedimento di verifica, in funzione del Conto Energia di riferimento e delle specifiche caratteristiche d’impianto. A titolo esemplificativo si riporta un estratto della documentazione che deve essere in possesso di un produttore relativa ad un impianto fotovoltaico incentivato con il IV Conto Energia (DM 05/05/2011):

  • domanda di concessione della tariffa incentivante e relativa modulistica
  • scheda tecnica finale d’impianto
  • dichiarazione di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto
  • elaborati grafici di dettaglio As Built
  • elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA, con relativi numeri di serie;
  • fotografie dell’impianto e
  • schema elettrico unifilare dell’impianto As Built
  • copia della comunicazione con la quale il Gestore della Rete ha notificato il codice POD;
  • copia dei verbali di attivazione dei contatori e di connessione alla rete elettrica;
  • relazione tecnica generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell’impianto;
  • copia del pertinente titolo autorizzativo,
  • eventuale dichiarazione del Comune competente attestante l’idoneità del titolo autorizzativo
  • certificato di destinazione d’uso del terreno o certificato di destinazione urbanistica (CDU) con indicazione delle particelle catastali, qualora i moduli dell’impianto siano collocati a terra;
  • ulteriore documentazione necessaria nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole come da prescrizioni del Decreto legislativo n. 28 del 2011.

Possono inoltre essere oggetto di verifica la documentazione relativa agli adempimenti presso l’agenzia delle Dogane (Denuncia Apertura Officina Elettrica e relative dichiarazioni annuali) e quella relativa agli adeguamenti normativi imposti negli ultimi anni dall’AEEG.

Principali problematiche riscontrate in sede di verifica

Nel corso delle verifiche le principali problematiche riscontrate riguardano:

  • Problematiche relative ai moduli fotovoltaici
  • Problematiche di carattere autorizzativo e amministrativo
  • Problematiche relative alle modalità di installazione
  • Problematiche relative a premi e maggiorazioni della tariffa incentivante
  • Modifiche agli impianti e mantenimento delle tariffe incentivanti

Nel seguito un approfondimento di ciascuna casistica.

Problematiche relative ai moduli fotovoltaici

Una delle principali violazioni riscontrate riguarda l’utilizzo di moduli contraffatti (o rubati).

Ulteriori violazioni riguardano il mancato rispetto di:

  • certificazioni relative alle norme tecniche CEI EN 61215/61646/62108 e alla CEI EN 61730-23
  • garanzia per almeno 10 anni contro difetti di fabbricazione
  • adesione a un sistema o un consorzio che garantisca il riciclo a fine vita
  • conformità del sito produttivo dei moduli alle norme ISO9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001
  • attestazione dell’esecuzione di controlli periodici e verifica del rispetto delle predette norme tecniche (CEI EN 61215/61646/62108), in relazione allo stabilimento di produzione
  • Factory Inspection e non presenza di documenti necessari all’identificazione della provenienza dei prodotti a partire dai numeri di serie dei moduli

A tal riguardo, la norma CEI EN 50380 (CEI 82-22), in materia di “Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, la cui osservanza è espressamente prevista dai predetti decreti ministeriali, prevede che le etichette e le targhe dei moduli fotovoltaici siano in materiale duraturo, siano apposte all’interno o sul modulo fotovoltaico e che l’identificazione, con numero di serie contenente anche il nome del costruttore, debba essere apposta in modo da non essere amovibile e da essere leggibile dopo l’installazione.

Durante le verifiche eseguite sono emerse anomalie relative sia ai sistemi di etichettatura dei moduli fotovoltaici, sia alle caratteristiche costruttive stesse dei componenti.

In particolare, il GSE ha reso noto che i verificatori hanno rilevato:

  • etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), recanti numeri di matricola aventi una struttura diversa da quella attesa;
  • artificiose sovrapposizioni, sul vetro dei moduli o nella parte posteriore, di etichette recanti matricole dei moduli di struttura conforme alla regola sequenziale di cui alle certificazioni presentate;
  • caratteristiche tecniche difformi da quelle dei prodotti certificati.

Problematiche di carattere autorizzativo e amministrativo

Le maggiori criticità in questo ambito sono legate alla legittimità e alla completezza del titolo autorizzativo in funzione della tipologia d’impianto (installato a terra, a tetto con diverse modalità di integrazione architettonica, oppure su tettoie, pensiline o serre), della taglia, della data di conseguimento del titolo e della località di ubicazione. La normativa italiana, nel corso degli anni, infatti, si è rivelata complessa, disomogenea e di non lineare interpretazione lasciando spazio a una numerosa casistica di problematiche.

Le principali riguardano soprattutto gli impianti in Secondo Conto Energia che si sono avvalsi dei benefici previsti dalla legge 129/10 detta “Salva Alcoa”. 

A tale proposito si citano alcune delle maggiori criticità:

  • Corretta redazione e invio delle dichiarazioni di fine lavori al GSE, al gestore di rete e all’ente preposto al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
  • Carenza nella documentazione attestante l’effettivo completamento dell’impianto di produzione entro il 31/12/2010: fotografie attestanti l’installazione di moduli, inverter e trasformatori, documenti di trasporto ed etichettature dei materiali.
  • Non conformità dei materiali alle normative di riferimento, spesso dovute alla difficoltà di reperimento sul mercato di componenti di maggiore qualità e affidabilità, documentate dalle relative certificazioni.

In questi casi il GSE, a seconda dell’entità e della gravità delle violazioni ha disposto il decadimento della tariffa incentivante (con eventuali denunce penali per dichiarazioni mendaci) oppure il declassamento della tariffa stessa facendo ricadere d’ufficio l’impianto nel 3°Conto Energia o nel 4°Conto Energia in funzione della data di entrata in esercizio.

Problematiche relative alle modalità di installazione

Una delle principali caratteristiche dei vari Conto Energia è stata la differenziazione della tariffa incentivante in funzione delle modalità di installazione, specialmente sulle coperture degli edifici e su pertinenze quali tettoie, pergole e pensiline oltre che le serre. Per ciascuna categoria e per ciascun Conto Energia il GSE ha emanato delle specifiche regole tecniche a cui il produttore doveva attenersi al fine di ottenere e mantenere la tariffa incentivante più vantaggiosa.

A titolo di esempio, per quello che concerne pensiline, pergole e tettoie, si riporta che i moduli fotovoltaici  devono costituire elementi costruttivi del manufatto stesso, condizione rispettata solo se la loro eventuale eliminazione compromette la funzione del manufatto realizzato.  In molti casi i moduli sono stati erroneamente installati su strutture esistenti, come mera copertura esterna e quindi in contrasto con le disposizioni delle normative di riferimento. Tale incongruenza potrebbe portare al declassamento della tariffa o addirittura alla decadenza della stessa a seconda dei casi.

Problematiche relative a premi e maggiorazioni della tariffa incentivante

Una delle caratteristiche peculiari del Conto Energia è stata l’istituzione di vari premi e maggiorazioni della tariffa volti a favorire determinate tipologie installative; citiamo ad esempio:

  • Incrementi di tariffa incentivante per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
  • Incrementi di tariffa incentivante per impianti costituiti principalmente da componenti fabbricati in paesi aderenti all’Unione Europea
  • Incrementi di tariffa incentivante per impianti ubicati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o siti contaminati
  • Agevolazioni relative a impianti realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni
  • Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uno efficiente dell’energia

In tali  casi le prescrizioni tecniche da rispettare e la documentazione da tenere a disposizione per eventuali verifiche variano a seconda della normativa di riferimento, ma è bene che tale documentazione sia sempre completa e  disponibile al momento del sopralluogo da parte del GSE

Modifiche agli impianti e mantenimento delle tariffe incentivanti

Oltre agli aspetti citati in precedenza occorre fare molta attenzione alla gestione tecnico-amministrativa di eventuali modifiche agli impianti incentivati, quali:

  • Modifiche di carattere tecnico-progettuale (es. spostamenti, sostituzioni componenti, installazione ottimizzatori di produzione …)
  • Modifiche di carattere giuridico (es. cambi di titolarità dell’impianto o di proprietà del sito di installazione)
  • Modifiche di carattere commerciale (es. cambi di regime commerciale per la valorizzazione dell’energia immessa in rete)
  • Modifiche di carattere amministrativo (ad esempio cambi di IBAN del soggetto responsabile)

Anche in questi casi è di fondamentale importanza prestare molta attenzione alle regole in vigore al fine di accertare la compatibilità delle modifiche con i regimi GSE, ed effettuare correttamente gli adempimenti necessari.

(Notizia aziendale a cura di Moroni & Partners, leader nei servizi di consulenza con oltre 2,5 GWp di esperienza su impianti alimentati da fonti rinnovabili, assiste i produttori di energia con verifiche documentali approfondite e controlli in campo finalizzati alla verifica degli adempimenti necessari al mantenimento degli incentivi GSE. Per maggiori informazioni: [email protected])

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