Decreto rinnovabili non FV, troppi vuoti e contraddizioni

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Dalle norme su registri e aste alle regole per l'idroelettrico, vari aspetti del decreto, uscito dalla Conferenza Unificata e all'esame della Commissione UE, lasciano perplessi. Il governo sembra giudicare non strategiche le rinnovabili. Una nota di Alessandro Visalli del Coordinamento FREE.

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Mentre è partita la Cop21 e il nostro governo annuncia al “Forum QualeEnergia?” ‘posizioni avanzate’, il Ministero dello Sviluppo Economico risulta abbia inviato a Bruxelles, per il completamento della procedura di adozione, una bozza di Decreto (vedi QualEnergia.it) per dare continuità agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (pur con qualche discutibile “inserto” come gli inceneritori e gli ex-zuccherifici), con esclusione del fotovoltaico.

L’attuale sistema di incentivazione, incardinato dal DM 6 luglio 2012, ha terminato la sua facoltà di avviare nuove aste e registri ed è a rischio di immediata cessazione anche per gli impianti ad accesso diretto, al raggiungimento della soglia dei 5,8 mld di euro cumulativi. Per questa ragione, al fine di non produrre danni irreparabili a un settore, nel quale negli scorsi anni sono stati effettuati ingenti investimenti e che è strategico per la protezione dell’ambiente, il conseguimento degli obblighi internazionali e la posizione competitiva del paese in un comparto industriale decisivo, il governo ha sempre affermato di voler garantirne la continuità, in attesa del nuovo sistema di incentivazione che dovrebbe essere istituito dal 2017.

Questo decreto “ponte” era stato fortemente e lungamente sollecitato dalle associazioni di settore e già un anno fa era stato promesso come imminente. Il tempo, si sa, scorre veloce e quel che doveva uscire entro Natale 2014, poi a capodanno, poi a gennaio 2015, ecc., forse uscirà dopo la befana del 2016. Che cosa ci sarà nel decreto dopo le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Unificata e che sembrano accettate dal Ministero?

Sulla base di un testo già gravato di numerosi limiti e in alcune parti contraddittorio, e dalla limitatissima durata (scade in ogni caso a fine 2016), anche se in alcuni casi migliorato dalle prime bozze per le osservazioni e il pressing delle associazioni prima dell’estate, il Ministero avrebbe inviato (o sta per farlo) una nuova bozza nella quale sono state introdotte nuove definizioni per l’esclusione dai registri degli impianti idroelettrici, oltre ad alcune altre modifiche di cui si dirà.

Questa modifica induce, se accolta, un ulteriore grado di incertezza e dà continuità alla pratica di modificare le regole vigenti con costanti effetti retroattivi che ha l’effetto di rallentare e scoraggiare gli investimenti nel settore. Infatti, si deve aver presente che l’attuale sistema di incentivazione impone un grave rischio a carico degli investitori, che sono tenuti a programmare le iniziative sulla base delle norme vigenti all’epoca, quindi avviarle alle prescritte autorizzazioni (che possono, in alcuni casi, essere anche molto lunghe e onerose), poi finanziarle e realizzarle e, solo dopo, richiedere l’accesso agli incentivi una volta che l’impianto è “in esercizio”. Ciò significa che tra la programmazione e l’avvio dell’istruttoria per l’ammissibilità agli incentivi da parte del GSE (che può anche avere esito negativo), possono passare mesi o anni.

Sarebbe quindi vitale, in queste condizioni, che le norme siano semplici, stabili e non discrezionali. Per questo genere di impianti, “ad accesso diretto”, l’imprenditore deve necessariamente fare affidamento sulla stabilità delle norme, in particolare di quelle che sovraintendono alla sua qualifica di accesso, altrimenti rischia che gli investimenti siano vanificati senza sua colpa.

Ora, nella revisione dell’art 4, comma 3, lettera b), dell’ultima bozza nota, è sparito il limite di esenzione dal registro dei 50 kW per gli impianti idroelettrici. Tale limite generale, in ordine al quale sono state presumibilmente avviate in questi ultimi mesi numerose iniziative che sono ora in corso di completamento, è sostituito da condizioni da ottemperare non chiarissime nel loro esatto significato.

Questo è dunque un secondo tema critico: in particolare per i casi di impianti la cui decisione di realizzazione è interamente affidata alla preventiva interpretazione delle norme da parte del proponente, senza poter avere un parere o qualifica preventiva, la chiarezza univoca e l’applicazione non discrezionale sono essenziali per garantire l’uniformità e certezza di trattamento.

Ad esempio, la lettera “ii”, dove recita “senza modificare il punto di restituzione o di scarico” (in utenze esistenti e utilizzo di acque di restituzione o scarico), istituisce una norma in diretta contraddizione con l’esplicito dettato normativo previgente (DM 6/07/2012, art 10, c. 3, l. b) e andrebbe qualificata in quanto per lo sfruttamento della risorsa è necessario tecnicamente ricavare una pressione adeguata, cosa che comporta in genere la creazione di “salti” anche in situ (con conseguente modifica, anche sulla verticale, del punto di restituzione).

Oppure, la lettera “i”, che andrebbe inspiegabilmente a limitare, peraltro attraverso indicazioni incomprensibili, la pratica del co-uso delle risorse idriche favorito dall’art 47 del R.D. n. 1775/1933. Una tale restrizione non era razionalmente prevedibile alla luce della normativa previgente, come della prassi, e dei principi di buona pratica, da chi si è, magari da più di dodici mesi, avviato a realizzare un impianto che, appunto, li rispettava. Ancora, nella lettera “iv”, il riferimento al d.m.v. sembrerebbe sostanzialmente restringere il dettato normativo a casi limite, come l’utilizzo di acqua rilasciata da una diga ad uso civile, in cui la strana dizione può ingenerare dubbi, con gli effetti di cui si è scritto.

Tutte queste considerazioni si aggiungono ad alcuni difetti specifici del meccanismo messo in essere, nel momento ad esempio in cui il breve orizzonte (sino al 1 dicembre 2016) e la minaccia (in particolare per i piccoli impianti diffusi) di interruzione anticipata, dopo soli 30 giorni, in caso di raggiungimento anche episodicamente della soglia limite, rendono impossibile di fatto la programmazione di iniziative solide e favoriscono quindi comportamenti frettolosi e aggressivi che già molto danno hanno fatto al settore. Per ovviarvi, a seguito delle concordi indicazioni delle associazioni nelle precedenti bozze, è stato aggiunta (art. 4, c.8) la possibilità di optare per l’accesso ai Registri anche per gli impianti sotto soglia.

Con riferimento, invece, ai fondamentali criteri di accesso ai Registri (che definiscono quali impianti saranno realizzati nei prossimi due anni), è necessario sottolineare che, di fatto, con il criterio c) (art. 10, c.3) il Ministero ha ridotto di un ulteriore 10% le tariffe, già ridotte per molte tipologie sotto il limite di fattibilità sostanziale. Infatti, il combinato disposto delle frequenti e opportune semplificazioni delle procedure di autorizzazione (che, per quasi tutti gli impianti si limitano ormai ad una semplice PAS comunale), e dell’assenza di requisiti patrimoniali o penali per il non utilizzo della prenotazione acquisita, determinerà presumibilmente la ripetizione di comportamenti aggressivi da parte degli “sviluppatori” (categoria, sia chiaro, presente in ogni settore e non solo nelle rinnovabili) che avendo costi molto bassi sono razionalmente incentivati a massimizzare gli impianti iscritti in posizione utile anche se poco “bancabili”. In altre parole, questa norma istituisce incentivi regressivi.

Questa circostanza si è già prodotta nelle precedenti occasioni, in particolare per le aste (dove pure erano presenti deboli meccanismi dissuasori), determinando lo scarsissimo successo dello strumento. Ora tale disfunzionale esito potrebbe essere esteso e rafforzato anche dal comma b) che antepone i vecchi progetti ai nuovi (malgrado molti di essi potrebbero essere sul limite della decadenza dell’autorizzazione).

Quale conclusione di queste poche note spiace dover ancora una volta sottolineare come il governo sembra giudicare non strategico il settore della generazione di energia rinnovabile e, più in generale, la lotta al riscaldamento climatico e la promozione dell’indipendenza energetica. Proprio quando i tragici eventi di questi giorni, e le tensioni internazionali gravissime nel vicino medio oriente evidenzierebbero l’assoluta necessità di garantire al paese, per non renderlo ricattabile e non indipendente, la sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti.

Ciò senza voler ricordare che l’industria delle rinnovabili, seriamente colpita negli ultimi due anni, potrebbe essere per l’Italia fondamentale presidio di settori industriali e di servizio che sono e saranno protagonisti della trasformazione dell’economia orientata ad un’indispensabile maggiore sostenibilità. 

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