Reti elettriche, l’Autorità delibera su connessioni

  • 23 Novembre 2015

L'Autorità per l'energia aggiorna le procedure delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi agli impianti di produzione, modificando coerentemente il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA).

ADV
image_pdfimage_print

Con la delibera 558/2015/R/eel l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna le procedure delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi agli impianti di produzione, modificando coerentemente il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA).

Il provvedimento fa seguito al documento per la consultazione 401/2015/R/eel in cui l’Autorità aveva illustrato i propri orientamenti al fine di risolvere alcune criticità segnalate dai gestori di rete, di tener conto degli esiti delle procedure di risoluzione delle controversie nel frattempo intercorse relative a tali tematiche e di dar seguito alle disposizioni del decreto interministeriale 6 luglio 2012, in merito a modalità e condizioni sulle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali.

Pertanto, relativamente alle connessioni degli impianti eolici off-shore ubicati in acque nazionali, la delibera, conferma quanto prospettato in consultazione, prevedendo che:

  • Terna espliciti nel Codice di rete, previa consultazione e successiva approvazione dell’Autorità, le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici offshore, estendendo a tali casi i principi sulla base dei quali viene identificato l’impianto di rete per la connessione e l’impianto di utenza per la connessione;
  • I gestori di rete diversi da Terna esplicitino, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), le possibili soluzioni di connessione di impianti eolici offshore.

Inoltre, la delibera, tra gli aspetti più rilevanti, definisce:

  • che, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all’atto dell’accettazione del preventivo possa (e non debba obbligatoriamente, come finora previsto) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, l’impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza (limitatamente alla parte esterna al confine di proprietà dell’utente). Vengono altresì riportate alcune indicazioni a cui i gestori di rete devono attenersi nel valutare la scelta, affinché gli impianti di utenza per la connessione siano minimizzati pur garantendo la ricomprensione tra gli impianti di rete (cioè nella rete pubblica) solo per i tratti che rispettano i requisiti tecnici dei gestori di rete e che possono essere utilizzati per l’erogazione del pubblico servizio anche nei confronti di altri utenti;
  • che i gestori di rete possano gestire, sulla base di accordi tra le parti e sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione, gli impianti di utenza per la connessione qualora il richiedente ne presenti istanza; in tali casi comunque i costi di gestione e manutenzione degli impianti di utenza per la connessione rimangono interamente in capo al produttore;
  • che, nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione (e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti da parte dei richiedenti), qualora i richiedenti non si rendano disponibili per la cessione dell’impianto di rete per la connessione a seguito dell’attivazione della connessione, il gestore di rete:
  1. invii, con modalità che ne attestino l’avvenuto ricevimento, un primo sollecito;
  2. decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l’Autorità non accolga l’eventuale reclamo, invii, con modalità che ne attestino l’avvenuto ricevimento, un ulteriore sollecito, prevedendo che l’impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
  3. decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnetta l’impianto di produzione dalla propria rete fino all’avvenuto perfezionamento dell’atto di cessione;
  • che, a seguito di sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione inizialmente richiesta, il gestore di rete applichi il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato qualora il produttore richieda l’aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione;
  • che, al fine di minimizzare eventuali fenomeni speculativi atti a mantenere valida per un tempo indefinito la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), la richiesta di modifica del preventivo possa essere presentata al massimo due volte per ogni richiesta di connessione (indipendentemente dal tipo di modifica richiesta), fatti salvi i casi di riduzione della potenza in immissione, nonché gli obblighi derivati dall’ente autorizzante;
  • che, in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo, il gestore di rete possa annullare il preventivo anche sulla base di informazioni in proprio possesso, previa verifica con l’organismo competente, senza attendere la comunicazione da parte del produttore;
  • che, nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza di esplicita evidenza da parte del richiedente, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata venga resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione;
  • che, nel caso di dismissione dell’impianto di produzione o di messa in conservazione del medesimo impianto o di decadenza della procedura di connessione, il gestore di rete ne dia comunicazione sul sistema GAUDÌ affinché il nuovo stato dell’impianto sia reso noto, tramite un opportuno flusso informativo automatico, anche a Terna e al GSE;
  • che i gestori di rete formalizzino tempestivamente al richiedente l’eventuale decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni, al fine di evitare tardive controversie, liberando la corrispondente capacità di rete;
  • di implementare una nuova procedura di attivazione della connessione e un nuovo standard del relativo verbale. In particolare, la nuova procedura prevede che:
  1. qualora il produttore si opponga all’accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all’attivazione della connessione e considera sospeso il termine per l’attivazione della connessione;
  2. all’atto dell’attivazione della connessione venga redatto un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l’impianto di produzione), e integrato, se necessario, anche da adeguata documentazione fotografica trasmessa dal produttore.

La delibera, inoltre, per regolare la voltura della pratica di connessione, prevede che la stessa si perfezioni a seguito de:

  • la verifica (entro 10 giorni) da parte del gestore di rete della corrispondenza fra i dati relativi alla pratica da volturare e i dati del soggetto cedente, nonché della correttezza dei dati presenti nel sistema GAUDÌ;
  • l’ottenimento del nulla osta da parte del soggetto cedente;
  • l’accettazione, da parte del subentrante, di tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente.

Viene altresì previsto che il soggetto richiedente la voltura versi un corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi.

Infine, il provvedimento modifica il TICA, tenendo conto anche dei ulteriori argomenti segnalati durante la consultazione. Più in dettaglio, si prevedere che:

  • al fine di garantire trasparenza, i gestori di rete nelle proprie MCC definiscano le modalità per la determinazione degli oneri di collaudo nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente e ceduto al gestore di rete;
  • i gestori di rete debbano tempestivamente richiedere le integrazioni eventualmente necessarie alle richieste di connessione, nel caso in cui esse siano incomplete;
  • il preventivo debba recare una planimetria idonea all’individuazione dell’intero tracciato dell’impianto di rete per la connessione;
  • il gestore di rete abbia a disposizione 60 giorni lavorativi, nel caso di connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, per avviare gli iter autorizzativi per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione;
  • nel caso in cui il richiedente abbia realizzato l’impianto di rete per la connessione, il gestore di rete restituisca al richiedente la quota del corrispettivo per la connessione già versata dal medesimo richiedente maggiorato degli interessi legali, solo dopo l’attivazione della prima connessione, di un impianto di produzione ovvero di un’unità di consumo, all’impianto di rete oggetto di acquisizione da parte del gestore di rete, al fine di evitare che vengano acquisiti, con costi in capo alla collettività, tratti di rete non utilizzati.

La delibera 558/2015/R/eel (pdf)

ADV
×