Pellet, con Legge di Stabilità 2016 l’Iva torna al 10%

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Dopo essere stata portata al 22% l'anno scorso, l'imposta sul valore aggiunto sulla vendita di pellet torna all'aliquota ridotta del 10%, come per la legna da ardere. Il testo integrale della Legge di Stabilità 2016 all'esame del Senato e l'iter dell'atto.

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(Attenzione, aggiornamento 18 novembre 2015: il taglio dell’Iva sul pellet dal 22 al 10% è stato stralciato durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato)

L’articolo 47 della Legge di Stabilità “Modifiche alla disciplina fiscale appilcabile al settore agricolo” (vedi testo allegato in basso) al comma 11, ripristina l’aliquota Iva ridotta al 10% per le cessioni di pellet, che la Legge di Stabilità 2015 aveva elevato al 22%.

Viene quindi soppressa l’esclusione delle cessioni di pellet dall’aliquota Iva ridotta alla quale sono già assoggettate le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, e i cascami di legno compresa la segatura.

Secono i nostri calcoli l’innalzamento dell’Iva arrivato l’anno scorso e ora in fase di rientro ha prodotto un rincaro per il consumatore di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco da 15 kg e di circa 31-35 euro per ogni tonnellata.

Su costi e benefici del pellet si veda il nostro Speciale TecnicoRiscaldarsi con il pellet e con la legna” e il recente articolo “Pellet, i prezzi aggiornati e una guida all’acquisto“.

Se il combustibile potrà presto essere venduto con Iva agevolata, ricordiamo che – come da chiarimento dell’Agenzie delle Entrate – l’acquisto di una stufa a pellet gode dell’Iva agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, oppure, come parte della prestazione di servizi se installata nell’ambito di una ristrutturazione.

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