FV e attività agricole, dalle Entrate chiarimento su tassazione forfettaria

  • 16 Ottobre 2015

Con una la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

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Con la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015 (vedi allegato in basso) l’Agenzia delle Entrate precisa che qualora sia rispettato il criterio della connessione all’attività agricola, il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica oltre il limite dei 260mila kWh per il 2014 e il 2015 si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva.

Per rientrare nel regime di tassazione forfettaria – articolo 22 del Dl 66/2014 – restano validi i limiti previsti  dalla circolare n. 32/2009, dove sono indicati specifici criteri di connessione all’attività agricola di quella di produzione di energia fotovoltaica.

L’articolo 22 del Dl 66/2014, che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, stabilisce inoltre l’automatismo della tassazione forfettaria, per la parte generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016.

Oltre questo limite e in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW, sarà considerata reddito d’impresa.

Il legislatore ha inoltre previsto una disciplina transitoria da applicare nei due anni precedenti (2014 e 2015), circoscrivendo l’ambito di applicazione del nuovo regime alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Questo, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/2009. In caso contrario, saranno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.

La risoluzione (pdf)

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