Stufe a pellet: quando l’Iva è agevolata al 10%?

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La stufa a pellet gode dell'IVA agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua sanitaria, oppure, come parte della prestazione di servizi, se installata nell'ambito di una ristrutturazione.

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La stufa a pellet gode dell’IVA agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, oppure, come parte della prestazione di servizi se installata nell’ambito di una ristrutturazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate : il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l’inquadramento ai fini IVA.

Nelle ipotesi in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10%, con le limitazioni previste per i “beni significativi”.

Non rientrano invece tra i “beni significativi”, e quindi non sono soggette a agevolazione, le stufe a pellet che scaldano solo l’ambiente in cui si trovano, cioè quelle ad aria che non scaldano l’acqua sanitaria o quella che alimenta il sistema di riscaldamento.

Qualora la stufa a pellet sia riconducibile a questa tipologia (cioè quando riscalda per irraggiamento, e dunque non è assimilabile ad una caldaia e non è “bene significativo”) dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi e assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10% solo se parte di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un edificio a scopo prevalentemente abitativo.

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