Decreto efficienza energetica, parere favorevole delle Regioni con alcune proposte di modifica

  • 24 Luglio 2015

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Il decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014 sull'efficienza energetica, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, ha avuto lo scorso 16 luglio 2015, in sede di Conferenza Unificata, il parere favorevole della Conferenza delle Regioni, condizionato però all'accoglimento di richieste e proposte emendative.

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Il decreto legislativo 102 del 4 luglio 2014 in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica ha avuto lo scorso 16 luglio 2015, in sede di Conferenza Unificata, il parere favorevole della Conferenza delle Regioni, condizionato però all’accoglimento di richieste e proposte emendative (in basso allegato il parere integrale).

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con riferimento al provvedimento ha evidenziato i seguenti punti:

  • la necessità che vengano apportate alcune modifiche all’art.2 “Definizioni” del d.lgs. 102/2014 al fine di evitare problemi interpretativi nell’attuazione dello stesso;
  • la necessità che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell’istruttoria tecnica sull’art.9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità. Nell’articolato si ritiene che non siano ben definiti le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di “chi deve fare cosa”. Le modifiche apportate cercano di risolvere queste problematiche (si veda a tal proposito gli schemi esemplificativi allegati alla proposta emendativa);
  • la criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento. Si evidenzia l’impossibilità di introdurre all’interno della norma le previsione di coefficienti correttivi non previsti né nella Direttiva 27/2012 né nella normativa nazionale (art.26 l.10/91) che, viceversa, si basano sul principio che la contabilizzazione dei consumi vada effettuata sulla base del prelievo effettivo (a tal proposito si veda la nota tecnica inviata da Fiopa in data 1 luglio 2015 prot. n° 581/15). Si ritiene pertanto che tale criticità possa essere superata solo con un intervento normativo di livello nazionale, non rientrando peraltro nella competenza delle regioni la possibilità di modificare le norme del Codice Civile.
  • la necessità che vengano apportate alcune modifiche all’art.16 “Sanzioni” del d.lgs. 102/2014 al fine di adeguarlo alle modifiche apportate alle modifiche all’art.9 e per assegnare le sanzioni al singolo condomino e non al condominio 1.

Documento Approvato Conferenza delle Regione e delle Province autonomeParere su schema Dlgs su disposizioni integrative al Dl 4 luglio, n. 102, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

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