Lo spalma-incentivi FV ora all’esame della Consulta

Il TAR del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico. Quindi il provvedimento sarà sottoposto all’esame della Corte Costituzionale. Il GSE rischia di dover restituire la differenza tra l’incentivo spettante e quello inferiore effettivamente corrisposto, più l’eventuale risarcimento dei danni.

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Nella serata di ieri, 23 giugno, abbiamo saputo che il Tribunale Regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dello “spalma incentivi” fotovoltaico, ovvero dell’articolo 26 comma 3 del decreto legge 91/2014 (decreto legge ‘Competitività’), poi convertito dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014. Quindi il provvedimento ora sarà sottoposto all’esame della Corte Costituzionale. In particolare perché ha probabili profili di incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza e di legittimo affidamento, unitamente al principio di autonomia imprenditoriale, di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Abbiamo chiesto il parere degli avvocati Sticchi Damiani e Marini, particolarmente soddisfatti per questa sentenza riferita ad un ricorso da loro rappresentato. A QualEnergia.it hanno confermato appunto che “il Tar ha accolto i dubbi di costituzionalità sullo spalmaincentivi e rimette alla Corte Costituzionale che si esprimerà sulla legittimità costituzionale della norma”. Rilevante, spiegano, anche il fatto che il Tar abbia dichiarato ammissibili le azioni di accertamento proposte da molti operatori del settore nei confronti della legge-provvedimento, respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle autorità resistenti, cioè Ministero dello Sviluppo Economico e GSE; un aspetto, questo, spiegato nelle pagine della sentenza del TAR Lazio che alleghiamo in basso (senza far comparire il nome della società ricorrente).

Questa sentenza potrebbe avere sicuramente un notevole impatto per diverse centinaia di operatori e investitori, anche se la Consulta dovrebbe esprimersi non prima di un anno.

Ricordiamo cosa prevedeva la norma del cosiddetto spalmaincentivi. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kWp doveva essere rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti tre opzioni, che andava comunicata  al GSE entro il 30 novembre 2014:

opzione a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, è ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata da una specifica tabella (allegato 2 del dl 91);

opzione b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali, definite dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia, dovevano consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti;

opzione c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

  1. 6% per impianti da 200 kW a 500 kW;
  2. 7% per impianti da 500 kW a 900 kW;
  3. 8% per impianti con potenza superiore a 900 kW.

In assenza di comunicazione da parte dell’operatore, il GSE ha applicato l’opzione c).

A causa del provvedimento molti proprietari di impianti fotovoltaici si sono trovati chiaramente con un incentivo più basso e spesso in difficoltà nel ripagare la rata del debito con la banca, con la quale sono stati costretti a rinegoziare il prestito. Ma visto l’elevato numero degli operatori che si sono rivolti agli istituti di credito si è assistito a un vero e proprio intasamento delle pratiche.

In particolare il TAR Lazio nella sentenza su questo aspetto afferma che “… la parte ricorrente subisce una lesione immediata e diretta della propria situazione giuridica soggettiva, coincidente con la pretesa al mantenimento dell’incentivo riportato nella convenzione, laddove è obbligata alla scelta – da esercitarsi entro il 30 novembre 2014 – di una delle tre opzioni di rimodulazione di detti incentivi previste dalla norma citata”. E aggiunge: “Le opzioni …, esplicando un effetto novativo sugli elementi di durata e importo delle tariffe, senza considerare i costi di transazione derivanti dalla necessità di adeguare gli assetti in essere alla nuova situazione, operano in senso peggiorativo”.

A luglio dello scorso anno l’allora viceministro Claudio De Vincenti aveva dichiarato in merito allo spalma-incentivi che operatori e fondi internazionali “devono rendersi conto della ragionevolezza della posizione del Governo italiano e della irragionevolezza di eventuali ricorsi”. Confidava forse nei tempi lunghi delle procedure giudiziarie?

La retroattività del provvedimento ha creato incertezza anche negli investitori esteri e ha dato un duro colpo anche all’immagine del nostro paese. Negli stessi giorni della dichiarazione di De Vincenti perfino l’ambasciatore del Regno Unito aveva scritto una lettera ufficiale al Presidente della Commissione Industria del Senato, Massimo Mucchetti, in relazione all’esame del decreto legge e alla luce delle preoccupazione degli investitori britannici relativi allo spalma-incentivi. Anche la Commissione Bilancio del Senato aveva espresso perplessità sul provvedimento. Ecco una stralcio del suo parere: “… non ne risulta pienamente evidente la portata finanziaria e, inoltre, appaiono sottovalutati i rischi di contenzioso connessi alla rimodulazione degli incentivi e al conseguente allungamento dei relativi tempi di erogazione”.

Il Ministero dello Sviluppo e il Governo hanno sempre fatto spallucce. Ma i proprietari degli impianti e le associazioni di categoria coadiuvati da importanti studi legali sono andati avanti. E ora aspetteremo la sentenza della Consulta che valuterà se la norma è incostituzionale o meno. Nel primo caso la farà decadere dall’inizio e per tutti i soggetti coinvolti dalla legge. E, allora, il GSE dovrà restituire la differenza tra l’incentivo spettante secondo la convenzione originaria e quello inferiore effettivamente corrisposto, più l’eventuale risarcimento dei danni.

Sentenza TAR Lazio su Spalma-incentivi (pdf)

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