SEU e utenze complesse, la risposta del Governo

In risposta a un'interrogazione parlamentare, lo Sviluppo Economico interviene su una questione controversa della normativa SEU, quella delle utenze complesse. Per il MiSE anche se c'è un intermediario unico o una sola bolletta elettrica, in certe situazioni con più utenti, come centri commerciali o aeroporti, non si possono fare i SEU.

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La definizione di unità di consumo consente di escludere dai vantaggi di cui godono i SEU i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente, quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi. Anche se hanno un intermediario unico con la rete pubblica o una sola bolletta energetica.

L’interpretazione restrittiva di questa controversa parte della normativa sui SEU (ne abbiamo parlato ampiamente qui), arriva in una risposta del Governo a un’interrogazione parlamentare. L’interrogazione, presentata a fine novembre 2014 dal senatore Gianni Girotto e altri, chiedeva se la definizione di unità di consumo adottata dall’Autorità per l’Energia non fosse troppo restrittiva, escludendo ingiustamente dalle agevolazioni dei SEU molte situazioni come quelle citate.

La risposta, arrivata ieri per bocca del sottosegretario MiSE, Antonello Giacomelli, è negativa. Il decreto legislativo n. 115 del 2008, si ricorda, prevede che i SEU siano caratterizzati da un unico cliente finale e che vi sia un’unica area interamente nella piena disponibilità dell’unico cliente finale. “Nel dare attuazione a tale decreto legislativo – si precisa – occorre quindi implementare strumenti che consentano di individuare in modo univoco l’unico cliente finale e l’area di pertinenza. Tali strumenti devono anche evitare interpretazioni estensive della legge, finalizzate ad ammettere all’interno dei SEU realtà piuttosto estese in cui, pur esistendo una pluralità di clienti finali, opera un unico intermediario che potrebbe essere erroneamente considerato come cliente finale unico.”

Il cliente finale è definito dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (in seguito modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011) come un soggetto che acquista energia elettrica per uso proprio. “Al fine di tenere conto in modo univoco di tutto ciò e di non includere in tale definizione gli intermediari – si spiega nella risposta –  è stata introdotta la definizione di unità di consumo, facendo riferimento a quanto già esistente in ambito catastale (da qui deriva il riferimento alle unità immobiliari).

La definizione di unità di consumo consente perciò di escludere dal SEU i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente (quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi), evitando che essi siano impropriamente considerati come sistemi monocliente per il solo fatto di avere un intermediario unico (tipicamente il consorzio) o una bolletta energetica unica.”

Anche la Commissione Europea (nota interpretativa del 22 gennaio 2010) – si rimarca – identifica tali realtà complesse, a fini industriali e commerciali, tra i sistemi di distribuzione chiusi che, per come sono definiti dalla direttiva 2009/72/CE, sono ben diversi dai SEU.

Nella stessa interrogazione presentata a novembre, Girotto e colleghi chiedevano se le regole sui SEU in via di definizione non rischiassero di ammettere ai benefici anche impianti ibridi quali gli inceneritori.

Tecnicamente – spiega Giacomelli nella risposta – sono impianti ibridi anche quelli che utilizzano fonti non rinnovabili solo in quantità strettamente necessaria per consentire l’utilizzo delle fonti rinnovabili, soprattutto nella fase di accensione (tipicamente impianti alimentati da biomasse). Dal punto di vista normativo, invece, l’energia elettrica complessivamente prodotta dagli impianti ibridi per i quali l’energia elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili non supera il 5% del totale è sempre stata considerata energia elettrica al 100% prodotta da fonte rinnovabile (si vedano il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 e il decreto interministeriale 6 luglio 2012).

“Ciò non significa  – si sottolinea nella risposta – comprendere tra i SEU i termovalorizzatori di rifiuti, né in generale gli impianti alimentati da rifiuti, perché per essi l’incidenza della produzione elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili e ben superiore al 5% del totale (dell’ordine di grandezza del 50%). Ciò significa invece comprendere tra i SEU gli impianti che, seppur concettualmente classificabili tra gli ibridi, utilizzino le fonti non rinnovabili in quantità minimale al solo fine di consentire l’utilizzo delle fonti rinnovabili, come peraltro già previsto da tutte le normative vigenti in materia d’incentivazione. Se cosi non fosse, la gran parte degli impianti alimentati da biomasse non potrebbe rientrare tra i SEU.”

Risposte che non lasciano soddisfatto Girotto che anzi ritiene che “alimentino ulteriori dubbi interpretativi circa la legislazione in materia di sistemi efficienti di utenza, la cui attuale complessità allontana gli investitori esteri dal nostro Paese a vantaggio di altri mercati, che, pur offrendo rendimenti più bassi, garantiscono una maggiore chiarezza e stabilità normativa.”

Il Senatore M5S invita quindi il Ministero dello Sviluppo Economico a tenere conto dei danni che tale situazione comporta ai settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica e alle relative filiere industriali italiane. Intervenendo incidentalmente, il sottosegretario Giacomelli concorda con il Girotto circa l’opportunità di una normativa chiara e meno soggetta a interpretazioni e preannuncia la disponibilità del Governo a un confronto con le varie forze politiche al fine di un intervento in tal senso. Speriamo nella semplificazione di una normativa ancora oggi per molti versi astrusa.

La risposta all’interrogazione (pdf)

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