Minambiente: è possibile usare le potature a fini energetici

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I residui derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Lo ha comunicato il ministero dell'Ambiente alla Federazione italiana produttori di energia rinnovabile (Fiper), che aveva richiesto al dicastero un parere in materia.

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I residui derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Lo ha comunicato il Ministero dell’Ambiente alla Federazione italiana produttori di energia rinnovabile (Fiper), che aveva richiesto al dicastero un parere in materia.

In una nota inviata a Fiper il 27 maggio (allegato in basso), spiega la Federazione in un comunicato, il Minambiente riconosce infatti la possibilità di impiegare i residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde a fini energetici al di fuori della normativa in materia di rifiuti (vedi anche Il verde urbano come ‘rifiuto’: un paradosso che ci costa molto caro).

Il Ministero dell’Ambiente specifica che, fermo restando l’esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti prevista per i residui di potatura derivanti da attività agricole e reimpiegati in attività agricola o per la produzione di energia, i residui derivanti da attività di manutenzione del verde possono essere qualificati come sottoprodotti a patto che rispettino i 4 requisiti definiti dall’art. 184 bis del Testo Unico Ambientale, che prevede che:

  1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso della stesso o di un successivo processo di produzione da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute o dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Il Ministero specifica inoltre come, con riferimento alla fattispecie, la nozione di residuo produttivo vada intesa nell’accezione più ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalla manutenzione del verde.

L’operatore di caso in caso deve dimostrare la sussistenza dei 4 requisiti relativi alla definizione di sottoprodotto, altrimenti i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione del territorio dovranno essere qualificati, a seconda della provenienza, come rifiuti urbani o speciali.

Commenta Walter Righini, presidente di Fiper: “Da quattro anni la Fiper combatte una battaglia sulle potature del verde urbano che fino a ieri sono state considerate un rifiuto e come tali dovevano essere smaltite, con un costo notevole per le amministrazioni comunali. Il chiarimento del Ministero dell’Ambiente significa che questi residui da costo potranno diventare una risorsa; infatti il Comune invece di spendere dai 5 ai 7 euro al quintale di costo di smaltimento potrebbe recuperare 2-3 euro al quintale, nel rispetto dei requisiti definiti per i sottoprodotti, conferendolo alle centrali di teleriscaldamento e producendo calore. La forbice mi sembra notevole”.

La nota del Minambiente (pdf)

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