Il pergolato con il fotovoltaico: permesso a costruire o comunicazione inizio lavori?

  • 27 Maggio 2015

Una recente sentenza del Consiglio di Stato spiega perché se metto su un pergolato in legno dei moduli fotovoltaici a parziale copertura della superficie è sufficiente una comunicazioni di inizio lavori. La pronuncia è arrivata dopo un ricorso di alcuni cittadini di Bologna.

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Se realizzo un nuovo pergolato leggero in legno sul tetto della mia abitazione e ci metto sopra dei moduli fotovoltaici (ad esempio circa 13 m2) a parziale copertura della superficie, dovrò chiedere prima il permesso a costruire oppure è sufficiente una comunicazioni di inizio lavori? La risposta: se i moduli FV non costituiscono una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti è sufficiente la comunicazione di inizio lavori.

Così si è pronunciato il Consiglio di Stato su un ricorso proposto da alcuni cittadini contro il Comune di Bologna, per la riforma della sentenza 23 dicembre 2013, n. 832, del TAR dell’Emilia-Romagna.

In una ordinanza il Comune aveva disposto che l’intervento in questione dovesse essere riportato allo stato precedente poiché non c’era il permesso di costruire, ma era stato solo comunicato l’inizio di attività.

Il Consiglio di Stato ha spiegato nella sentenza depositata ad aprile 2014 che un pergolato “… può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta..” E, pertanto, se al posto delle piante diventasse invece un sostegno del fotovoltaico allora è sufficiente che i moduli siano collocati in modo da lasciar filtrare la luce e l’acqua e, inoltre, che essi non costituiscano una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti.

In definitiva nella sentenza si spiega che questo tipo di opere, sebbene possa essere sottoposto a controlli pubblici, è possibile realizzarle “senza un preventivo rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo.

Foto da Renergia – www.renergia.it

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