Fotovoltaico e semplificazione, in arrivo il modello unico per i piccoli impianti

L'Autorità per l'Energia ha fornito il parere positivo allo schema di decreto MiSE sul modello unico per la realizzazione, connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici sotto ai 20 kW su tetto. Sostituirà in attuazione ogni altro adempimento in capo ai produttori, che avranno a che fare con solo con il gestore di rete.

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La semplificazione burocratica promessa per i piccoli impianti fotovoltaici è un passo più vicina: l’Autorità per l’Energia ha infatti rilasciato parere positivo, con qualche suggerimento di modifica, allo schema di decreto MiSE sul modello unico per la realizzazione, connessione e l’esercizio di piccoli impianti FV integrati su tetto degli edifici, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs 28/11 (vedi allegato in basso).

Tale modello intende sostituire ogni altro adempimento in capo ai produttori, facendo in modo che essi possano rivolgersi a un’interfaccia unica, cioè il gestore di rete.

La nuova procedura semplificata interesserà gli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  • realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
  • realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione;

Il modello unico proposto dal MiSE o è costituito da due parti:

  • la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ;
  • la seconda finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto;

Lo schema di decreto trasmesso dal Ministero prevede anche che:

  • nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura, l’iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del soggetto richiedente, come determinato dall’Autorità ed eventualmente suddiviso in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);

L’Aeegsi ha evidenziato tre proposte di modifica allo schema di decreto.

Innanzitutto, si suggerisce che il vademecum informativo a favore dei soggetti richiedenti sia predisposto da ciascuno degli oltre 100 gestori di rete “sulla base di principi definiti dall’Autorità” ma senza necessità di approvazione preventiva da parte di quest’ultima.

Si evidenzia poi la necessità di spostare l’autorizzazione all’utilizzo del codice Iban per effettuare i pagamenti relativi allo scambio sul posto dagli adempienti preliminari previsti nella prima parte del modulo alla fase successiva alla realizzazione dell’impianto.

Infine, il Regolatore ritiene opportuno che il produttore indichi nella parte II del modulo (da inviare a fine lavori) anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione di interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo.

Il parere dell’Aeegsi (pdf)

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