Due o tre cose da sapere per fare SEU con il fotovoltaico

Incentivi, scambio sul posto, accise, catasto, contratti tra cliente ed eventuale produttore terzo e altro ancora: gli aspetti da considerare per fare fotovoltaico in autoconsumo con i sistemi efficienti di utenza sono veramente molti. Alcune indicazioni pratiche presentate a Solarexpo 2015 su come orientarsi in questo contesto.

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Fare impianti per l’autoconsumo è al momento in Italia l’unica strada per fare fotovoltaico; un modo conveniente grazie al fatto che l’energia prodotta dall’impianto e consumata, senza passare per la rete, è quasi del tutto esente da oneri di sistema e di rete. La normativa che inquadra questo modo di realizzare impianti FV, quella dei SEU o sistemi efficienti di utenza, è stata completata solo di recente e tra gli operatori non è ancora chiarissimo come operare in questo ambito.

Diverse coordinate pratiche per orientarsi nel mondo dei SEU le ha date venerdì 10 aprile in un convegno a Solarexpo l’avvocato Emilio Sani dello studio Macchi di Cellere Gangemi, tra i massimi esperti in Italia delle regole dei SEU, nonché tra gli autori del nostro Speciale Tecnico. Noi c’eravamo e abbiamo preso qualche appunto: riportiamo qui solo alcune delle indicazioni segnalate.

Innanzitutto, visto che il vantaggio del FV in autoconsumo è l’esenzione dagli oneri di rete e di sistema, la convenienza dipende dalla struttura della bolletta che l’utente paga: per categorie che godono già di sconti come i grandi energivori difficilmente un impianto FV sarà attraente, mentre lo può essere per chi paga l’energia cara, come le PMI, o per le famiglie.

Poi, quel che serve per fare FV in autoconsumo è ovviamente … un elevato autoconsumo: la situazione ideale è quella in cui l’impianto è dimensionato in modo che l’utente (che può essere o meno anche proprietario) consumi direttamente tutta l’energia generato dall’impianto FV.

Ciò ovviamente non sempre è possibile. In questo caso è preferibile accedere allo scambio sul posto, che rimborsa parte degli oneri anche sull’elettricità in eccesso immessa in rete. Lo scambio sul posto è però applicabile solo per impianti fino a 500 kWp (fino a 200 kW se preesistenti) e soltanto se l’utente coincide con il produttore o se acquista il 100% dell’energia prodotta dal produttore terzo, inclusa cioè l’energia non consumata che immetterà in rete.

Altro ingrediente che entra nella combinazione: le accise. Se l’impianto è in autoproduzione – cioè con l’utente che è anche gestore/produttore dell’impianto di produzione – non si pagano, aspetto che può costituire un indubbio vantaggio. Il cliente non paga accise sull’autoconsumo anche se l’impianto gli viene affittato, come proposto in alcuni modelli di business presentati nello stesso convegno.

Altra cosa da valutare – ha spiegato Sani – è se l’impianto possa essere considerato bene mobile o bene immobile. La qualifica di bene mobile dà un doppio vantaggio: da una parte consente di risparmiare il pagamento delle tasse immobiliari e dall’altra consente un più semplice regime di trasferibilità del bene. La qualifica di bene mobile o immobile – ha osservato – è però ancorata a criteri tutt’altro che chiari: il parametro del 15% dell’incremento del valore dell’immobile, ai sensi della Circolare del 19 dicembre 2013, non è un parametro di legge e non è di chiara applicazione (si veda qui).

Da non trascurare è poi la possibilità di godere di incentivi. Le detrazioni fiscali del 50% per gli impianti domestici possono essere garantite se il cliente è anche proprietario dell’impianto di produzione. Gli impianti non industriali fino a 20 kWp possono godere dei certificati bianchi.

Un SEU si può fare anche con un impianto che già gode degli incentivi del conto energia: in questo caso si ricordi che l’ottenimento di incentivi in tariffa fissa omnicomprensiva (come il quinto conto energia) o del ritiro dedicato, è possibile solo se l’energia è venduta alla rete direttamente dal gestore/produttore dell’impianto.

La possibilità di ottenere finanziamenti agevolati Sabatini bis o altri strumenti di credito agevolato – è quasi sempre legata al requisito che si tratti di un impianto di autoproduzione, dove il proprietario dell’impianto di produzione è anche gestore/produttore.

Fondamentale nei casi di SEU in cui si vende energia a terzi è poi valutare la situazione economica e patrimoniale del cliente. La valorizzazione dell’energia venduta in rete è infatti meno della metà di quanto si può ottenere dalla vendita al cliente e inoltre è molto difficile bypassare l’unità di consumo del cliente se questi non paga.

I contratti per la vendita dell’energia tra produttore e cliente non sono soggetti alla disciplina della vendita al dettaglio di energia elettrica, che prevede tra le altre cose il diritto di recesso. Fa eccezione il caso in cui il produttore si faccia dare mandato dal cliente finale anche per curare i suoi prelievi dalla rete.

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