Tariffe elettriche e ruolo Autorità: interrogazione del M5S

  • 11 Marzo 2015

Nel dibattito sulla proposta dell'Autorità di riforma delle tariffe per i clienti domestici, si inserisce anche un'interrogazione di due senatori del M5S, che esprime dubbi sul ruolo assunto dal regolatore, per le sue indicazioni di rimodulazione della componente fissa e variabile degli oneri di sistema che andrebbe a svantaggiare l’autoconsumo.

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Qualenergia.it ha iniziato a valutare le implicazioni legate al documento di consultazione pubblicato dall’Autorità per l’Energia sulla riforma della tariffa elettrica per le utenze residenziali (commenti devono arrivare entro il 16 marzo). Una riforma che prevede la revisione dei criteri di allocazione fra le piccole utenze dei costi di rete e degli oneri generali di sistema. Questo perché il legislatore (decreto legislativo 102/14) demanda all’Autorità il superamento della progressività della tariffa rispetto ai consumi, la ricerca di una struttura tariffaria coerente con i costi industriali di erogazione del servizio, lo stimolo a comportamenti virtuosi e all’efficienza energetica.

Abbiamo sintetizzato la proposta di riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici e ospitato un primo dibattito su una questione che riteniamo comunque complessa. Abbiamo ospitato le opinioni, particolarmente critiche, di GB Zorzoli, presidente onorario di FREE, e di Giuseppe Artizzu, esperto energetico molto sensibile al tema dell’autoconsumo. A favore delle proposte dell’Aeegsi si espresso invece il presidente di Assoelettrica, Chicco Testa.

Stamattina è stata presentata sulla questione una interrogazione scritta da parte dei senatori del M5S Gianni Girotto e Giuseppe Castaldi (vedi sotto), in cui si chiede, in estrema sintesi, al Governo e ai Ministeri competenti se non ritengano di fare pressione sull’Autorità per l’Energia affinché questa non trascenda dal suo ruolo di regolatore e non, dunque, di indirizzo sulla politica energetica nazionale, visto che nelle indicazioni da essa fornite si punta ad una rimodulazione dell’incidenza della componente fissa e di quella variabile degli oneri di sistema che andrebbe di fatto a svantaggiare l’autoconsumo, in particolare da rinnovabili.

L’INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

GIROTTO, CASTALDI. – Al Presidente del consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell’economia e delle finanze – Premesso che:

al comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 102 2014, di Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE è stabilito che: “Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l’obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica …”;

il considerato (45) della Direttiva 2012/27/UE stabilisce che “Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell’energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell’efficienza energetica”;

il considerato (17) della Direttiva   2010/31/UE stabilisce che “è necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (e cioè da edifici alimentati da energia da fonte rinnovabile prodotta in situ nda)”;

come noto, la convenienza economica dei sistemi di generazione distribuita da fonte rinnovabile (i cosi detti sistemi efficienti di utenza) è oggi fondata sul fatto che l’energia auto-consumata paga la componente variabile degli oneri di sistema solo in misura ridotta: pari al 5 % di quanto il cliente paga a titolo di oneri di sistema per l’energia prelevata dalla rete. La componente fissa degli oneri di sistema è invece pagata dai clienti nella stessa misura indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un autoconsumo di energia elettrica;

al termine di una lunga discussione con l’articolo 24 comma 4 del decreto legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il legislatore ha stabilito un quadro programmatico di lungo periodo per i sistemi di generazione distribuita, stabilendo quali sono le misure da attuarsi  “al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri”. In particolare ai sensi di tale disciplina per non diminuire il gettito complessivo degli oneri di sistema con l’aumentare della generazione distribuita si deve attuare un graduale aumento della componente variabile degli oneri di sistema pagata per l’energia auto-consumata, senza effetti retroattivi;

la AEEGSI  ha aperto la consultazione per la “riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica”, con il documento 34/2015/EEL, che ha formulato diverse opzioni presentate in attuazione della metodologia AIR e le ha sottoposte alla consultazione per verificare gli orientamenti degli stakeholder;

la AEEGSI, in quasi tutte le opzioni proposte, oltre a prevedere  misure volte ad eliminare la progressività delle tariffe come richiesto dall’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, ha anche previsto la rimodulazione dell’incidenza della componente fissa e di quella variabile degli oneri di sistema. In particolare a pagina 33 di tale documento la AEEGSI ha manifestato la preferenza per l’opzione T2 che prevedendo un bilanciamento del gettito al 50%-50% fra componente “fissa” (proporzionale alla potenza) e componente variabile proporzionale ai prelievi va a modificare sostanzialmente l’attuale riparto che vede invece assolutamente prevalente la componente variabile;

l’orientamento dell’Autorità è quello di impostare un percorso di gradualità della riforma che, partendo dal 1° gennaio 2016, si sviluppi nell’arco di due anni (2016 e 2017) e che consenta di introdurre la struttura tariffaria a regime dal 1° gennaio 2018, nell’opzione che verrà definita in esito al procedimento in cui si inserisce il presente documento;

Considerato che;

l’aumento della componente fissa degli oneri di sistema a scapito di quella variabile ha l’effetto inevitabile di premiare chi consuma più (che ha una utilità marginale più alta per la componente fissa)  rispetto a chi consuma di meno;

con l’aumento della componente fissa degli oneri di sistema a scapito di quella variabile si attua in modo sostanzialmente diverso da quanto previsto nell’articolo 24 comma 4 del decreto legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  la stabilizzazione dei proventi derivanti dalla componente oneri di sistema e si vanifica completamente l’obbiettivo legge 11 agosto 2014, n. 116, di dare un quadro normativo certo e di lungo periodo agli operatori nel settore della generazione distribuita;

visto che;

quanto proposto non favorisce gli obbiettivi di efficienza energetica, ma anzi favorisce l’aumento dei consumi e disincentiva l’autoconsumo da fonte rinnovabile, in palese deviazione dal mandato ricevuto dall’AEEGSI di favorire il conseguimento degli obbiettivi di efficienza energetica;

il settore economico della generazione distribuita da fonte rinnovabile è un settore strategico per l’economia nazionale che in altri sistemi giuridici gode del vantaggio di regole chiare e di lungo periodo e che  deve avere anche in Italia  il diritto di poter fare affidamento su un quadro normativo prestabilito a livello politico e non continuamente modificabile da autorità amministrative prive di rappresentanza;

chi propone continue modificazioni e adeguamenti ai “fondamentali” economici su cui si basa la generazione distribuita si assume sostanzialmente la responsabilità di minare la ricerca e lo sviluppo tecnologico (e quindi  lo sviluppo di una impresa “nazionale”) in tale settore, dove l’Italia potrebbe essere invece all’avanguardia; 

il quadro di lungo periodo della sostenibilità economica dei sistemi efficienti di utenza e quindi della generazione distribuita da fonte rinnovabile era stato stabilito dopo ampio dibattito con la conversione del decreto legge n. 91 del 2014 in legge del 11 agosto 2014, n. 116, mentre le regole introdotte dall’AEEGSI vanno oggi a minare tale quadro creando una grave incertezza;

si chiede di sapere se;

“si chiede di sapere se il Governo e i Ministeri competenti non ritengano opportuno attivarsi, nell’ambito delle proprie attribuzioni, anche inviando comunicazioni e osservazioni all’AEEGSI, affinché la disciplina stabilita dall’Autorità non si discosti dall’ambito degli indirizzi e della volontà legislativa espressa dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti e si assicuri in capo al Parlamento e alle istituzioni democraticamente elette la definizione delle scelte strategiche di politica economica ed energetica.”

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