Linee guida VIA: dal Senato Ok con richiesta di aggiustamenti

Il parere positivo della Commissione Ambiente sullo schema di decreto contiene anche osservazioni che chiedono di correggere alcune disposizioni controverse presenti nella versione uscita dalla Conferenza Stato-Regioni. Domani il testo andrà all'omologa Commissione della Camera. Si avvicina la fine del preoccupante vuoto normativo.

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Manca ormai poco alla fine dell’incertezza in tema di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) che ha rischiato di paralizzare più settori. L’atteso decreto che dovrebbe colmare il vuoto normativo ha infatti ricevuto il parere favorevole in sede consultiva della Commissione Ambiente al Senato. Un parere che contiene anche diverse osservazioni che chiedono di correggere disposizioni controverse presenti nel testo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre e approdato al Parlamento l’8 gennaio (vedi allegati in basso).

Stiamo parlando dello schema di decreto con le nuove linee guida in materia di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (allegato in basso con il parere della commissione Ambiente). Il testo, come detto, interviene sul vuoto lasciato dal decreto Competitività, che aveva abrogato parte della normativa esistente, per recepire quanto disposto dalla Commissione europea nell’ambito di una procedura di infrazione (2009/2086). Quello che l’Europa contestava delle vecchie regole è che stabilissero unicamente in base alla taglia se un progetto dovesse passare per la VIA.

Ecco che le nuove linee guida, accanto alle soglie dimensionali (quelle stabilite dall’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche), introducono una serie di criteri aggiuntivi in base ai quali si deciderà quando un impianto dovrà essere sottoposto a VIA.

In particolare, le soglie dimensionali oltre le quali i progetti sono assoggettabili vengono dimezzate se l’impianto da realizzare sorge in una zona a forte intensità abitativa (>500 abitanti/kmq), in una zona a protezione speciale o di interesse storico o, come anticipato, se è vicino ad altri impianti. Una deroga, quest’ultima, scritta con l’intenzione di affrontare il problema del frazionamento, quello cioè ad esempio dei parchi eolici costituiti da decine di turbine sotto ai 60 kW, ciascuna (finora) esente da assoggettabilità a VIA.

Nel dettaglio, lo schema delle nuove linee guida prevede che la taglia oltre la quale si è assoggettabili a VIA sia dimezzata se ci sono altri progetti appartenenti alla stessa categoria (come definita dall’allegato IV del dl 152/2006) a 500 metri di distanza per le opere lineari e a un chilometro per quelle areali, qualora la somma della potenza degli impianti vicini superi la soglia di assoggettabilità stabilita dal citato allegato IV.

Ad esempio: se abbiamo 3 impianti fotovoltaici rispettivamente da 200, 400 e 600 kWp distanti tra loro meno di 1 km, dato che la somma della loro potenza supera la soglia di assoggettabilità, che è di 1 MW, la stessa viene dimezzata (a 500 kW), con il risultato che l’impianto da 600 kW dovrà affrontare la VIA.

Questo punto, come avevamo scritto, era sembrato controverso agli operatori. E proprio qui arriva dalla commissione Ambiente del Senato una richiesta di correzione: “andrebbe evidenziato – si legge nelle osservazioni – che la valutazione di assoggettabilità conseguente al cumulo con altri progetti deve essere condotta dall’autorità competente, non rientrando tra gli elementi dell’istanza presentata dai soggetti proponenti“. In pratica questa modifica semplificherebbe la procedura eliminando un passaggio a carico dell’operatore, quello dell’assoggettabilità, trasferito all’autorità competetnte.

Andrebbe inoltre valutata, si suggerisce “l’esclusione del criterio del cumulo per i distretti industriali e i sistemi produttivi locali – come riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale – poiché in tali distretti omogeneità e prossimità degli impianti industriali potrebbero determinare la riduzione delle soglie relative ad ogni progetto, in contraddizione con l’idea stessa di area industriale

Occorre inoltre specificare meglio – continua il documento – le modalità mediante le quali l’amministrazione valuta l’impatto cumulativo del singolo progetto. In particolare, per valutare la sussistenza del cumulo, il progetto presentato dovrebbe essere valutato insieme ai progetti di impianti ubicati nel medesimo ambito territoriale che – entro il termine fissato per la conclusione della procedura di pre screening – abbiano già ottenuto titolo alla costruzione e all’esercizio, abbiano ottenuto il rilascio di un provvedimento positivo di natura ambientale o abbiano a loro volta presentato una domanda per il rilascio di un titolo abilitativo o ambientale. Le amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio degli impianti dovranno comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi ambientali tutti i dati sui progetti autorizzati o i cui proponenti abbiano richiesto il rilascio del titolo abilitativo”.

Altra parte significativa delle osservazioni quella in cui si richiedono tempi certi per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA la Commissione Ambiente del Senato ritiene “opportuno introdurre un termine perentorio di almeno trenta giorni, al fine di garantire certezza procedurale per la conclusione del procedimento di pre-screening e un quadro di certezza per i soggetti coinvolti, anche prevedendo, in caso di infruttuoso decorso, un apposito quadro di controlli e verifiche con sistemi sanzionatori in caso di violazione dei termini del procedimento”.

Dopo il parere della commissione Ambiente del Senato, domani il testo passerà all’omologa Commissione della Camera.

Le osservazioni della commissione Ambiente del Senato (pdf)

Il testo uscito dalla commissione Ambiente del Senato (pdf)

Il testo uscito dalla Conferenza Stato-Regioni (pdf)

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