Oneri sull’autoconsumo e scambio sul posto: le nuove regole dell’Autorità

Per gli impianti in bassa tensione un fisso di 30-40 euro l'anno come oneri su autoconsumo, per quelli in media maggiorazone in base a potenza e fonte: un SEU con 200 kW di fotovoltaico pagherà tra i 250 e i 300 euro l'anno. Scambio sul posto esteso a impianti fino a 500 kW in esercizio dal 2015 e applicato anche a tariffa D1 per pompe di calore.

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N.B. aggiornamento gennaio 2014: il 29 dicembre è stata pubblicata la delibera 675/2014 che quantifica i valori lasciati indeterminati dalla 609/2014, vedi allegati in basso

Per gli impianti connessi in bassa tensione un corrispettivo fisso che si aggirerà sui 30-40 euro l’anno; per quelli in media tensione un contributo differenziato a seconda della taglia e della fonte; mentre energivori e utenti in alta e altissima tensione pagheranno a conguaglio, in base a quanta energia dichiarano di aver consumato. Così l’Autorità per l’Energia ha deciso di far pagare gli oneri di sistema sull’energia autoconsumata nei Seu/Seeseu, come previsto dalla norma del decreto Competitività / Taglia-bollette.

Come sappiamo, il decreto Competitività (91/ 2014), così come convertito in legge (116/2014), introduce l’obbligo – per tutti tranne che per gli impianti a rinnovabili sotto ai 20 kW – di pagare il 5% degli oneri di sistema anche sull’energia consumata, ma non prelevata dalla rete, cioè ad esempio per quella ottenuta da un impianto fotovoltaico e usata direttamente.

Per applicare la disposizione teoricamente bisognerebbe misurare esattamente quanta energia produce ogni impianto che funziona in autoconsumo, opzione chiaramente impraticabile. L’Autorità ha risolto il problema con la nuova delibera 609/2014 (allegato in basso), che riprende, con notevoli migliorie, quanto proposto nel documento di consultazione 519/2014.

Per i punti di prelievo in bassa tensione (esclusi gli impianti a rinnovabili <20 kW, esentati) – si stabilisce – si pagherà un corrispettivo fisso, indipendentemente da fonte e taglia, che dovrebbe aggirarsi sui 30-40 euro/anno (aggiornmento da delibera 675/2014: l’importo è stato fissato a 36 euro/punto di prelievo/anno, salvo successivo aggiornamento).

Per quelli in media tensione (esclusi gli energivori) invece la cifra da pagare dipende dalla taglia e dalla fonte che alimenta l’impianto. Nel dettaglio il corrispettivo sarà calcolato con questa formula:

Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota

nella quale:

  • ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte, fissato convenzionalmente a: 1000 per il fotovoltaico; 3000 per l’ idroelettrico; 1800 per l’ eolico e 7000 per le altre fonti;
  • α è un parametro che tiene conto dell’incidenza dell’autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione.
  • Aliquota in questa fase è il 5% del valore unitario variabile delle componenti A + MCT (come sappiamo le eventuali rimodulazioni della percentuale di oneri da pagare, che saranno effettuate a cadenza biennale, varranno solo per gli impianti non ancora in esercizio al momento in cui gli aumenti verranno deliberati. Inoltre la quota da pagare non potrà salire di più di 2,5 punti percentuali per ogni aggiornamento biennale). L’aliquota verrà calcolata dall’Aeegsi al prossimo aggiornamento, ma indicativamente dovrebbe essere tra i 2,5 e 3 euro a MWh (aggiornamento gennaio 2014: con la delibera 675/2014 l’aliquota per il 2015 è stata fissata a 0,273  centesimi di euro/KWh, cioè 2,73 euro/MWh).

Essendo il coefficiente α per l’autoconsumo fisso, a 0,5, ovviamente è avvantaggiato chi autoconsuma più di quella quota e svantaggiato chi consuma meno.

Indicativamente, un SEU con un impianto fotovoltaico da 200 kW collegato in media tensione dovrebbe pagare (assumendo che l’aliquota sia compresa tra i 2,5 e i 3 euro/MWh) tra i 250 e i 300 euro l’anno (aggiornamento nel 2015 per la precisione 273 euro). Un SEU con cogenerazione a gas pagherà invece 7 volte tanto.

“È una correzione molto importante rispetto a quanto previsto dal documento di consultazione – commenta a QualEnergia.it Giuseppe Artizzu, analista che su queste pagine aveva criticato duramente il dco – ora si tiene conto giustamente di taglia e fonte, mentre nella proposta iniziale un impianto fotovoltaico da 150 kWp avrebbe pagato per chilowattora autoconsumato almeno cento volte più che un cogeneratore da 5 MW”.

Per i punti di prelievo in alta e altissima tensione, nonché per quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia (anche in media tensione), infine, sarà applicato, a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico, un sistema di maggiorazioni calcolate a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese. Maggiorazioni determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT.

Per le imprese a forte consumo di energia, si precisa, il conguaglio delle maggiorazioni avverrà in occasione dell’erogazione per l’anno di competenza del conguaglio delle agevolazioni previste per le imprese energivore, scomputando eventuali importi già pagati dal titolare dell’impresa nel caso di mancata inclusione nell’elenco delle imprese energivore.

Per le reti interne di utenza o Riu, infine, le modalità saranno definite con successivo provvedimento a seguito di specifica consultazione, ma comunque applicate con effetti a valere dal 1° gennaio 2015, esattamente come per i Seu/Seeseu.

Dal primo gennaio entra in vigore anche la nuova disciplina sullo Scambio sul posto, prevista dalla delibera 612/2014 (allegato in basso) che modifica il Testo integrato scambio sul posto (Tisp) e il Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (Tisspc). Le novità più importanti sono: il fatto che allo Scambio sul posto, come previsto dalla conversione in legge del decreto Competitività, possono accedere anche gli impianti tra i 200 e i 500 kW che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2015; e che il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale viene definito anche nel caso di tariffa D1, la nuova tariffa elettrica per i clienti domestici che riscaldano la propria abitazione utilizzando esclusivamente pompe di calore elettriche.

Aggiornamento gennaio 2014:

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