Fisco e fotovoltaico, il ministero delle Finanze risponde

Gli impianti FV sono beni immobili: il MEF, rispondendo a un'interrogazione parlamentare conferma quanto stabilito dalla circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate. Novità in questo ambito si attendono per gli impianti residenziali, riguardo ai quali il Governo si è impegnato a rivedere la normativa nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale della legge 23/2014.

ADV
image_pdfimage_print

Gli impianti fotovoltaici sono da considerare beni immobili, come stabilito dalla circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, perché “non sono facilmente amovibili senza costi rilevanti”. Quanto alle obiezioni sulla loro vita utile ben inferiore a quella di un edificio, si ricorda che la circolare n. 6 del 30 novembre 2012 “dà indicazioni per stabilire i coefficienti di deprezzamento in modo che tengano conto della vita utile delle varie componenti dell’immobile”. Infine, si rigetta l’ipotesi che gli impianti solari possano essere definiti “di pubblica utilità” e dunque esenti da imposizioni.

È un “no” su tutti i fronti quello che arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta (allegato in basso) all’interrogazione presentata a maggio dal senatore M5S Gianni Girotto e colleghi. Perché cambi qualcosa sul fronte fisco e fotovoltaico – almeno per gli impianti su edifcio – dunque bisognerà aspettare l’attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, con la quale il Governo ad agosto si è impegnato a intervenire sulla  questione.

Stiamo parlando del controverso trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 36, del 19 dicembre 2013. Come abbiamo spiegato, vi si chiarisce che gli impianti sono sempre considerati immobili, sia ai fini catastali che a quelli fiscali, salvo alcune eccezioni come gli impianti sotto ai 3 kW e quelli che incrementano il valore catastale di un immobile in una percentuale inferiore al 15%.

Le conseguenze negative per il FV sono due. La prima è che un impianto FV superiore ai 3 kW, se ha un valore catastale superiore al 15% di quello dell’immobile del quale è al servizio, fa aumentare il valore catastale dell’edificio, con relativo impatto sulle imposte ad esso legate.

La seconda è che, essendo gli impianti considerati beni immobili, agli stessi si applicherà una percentuale di ammortamento del 4% e dunque, ad esempio, un’impresa proprietaria di un impianto FV se prima deduceva dal suo reddito di impresa una quota pari al 9% dei costi dell’impianto (l’aliquota di ammortamento prevista per i beni mobili), adesso deduce solo il 4% l’anno e, sebbene abbia un periodo di ammortamento più lungo, potrà abbattere il carico fiscale in maniera meno consistente.

Nell’interrogazione, Girotto e gli altri firmatari chiedevano appunto che gli impianti FV fossero considerati beni mobili e che comunque, in base alla loro “natura di pubblica utilità” andassero accatastati nella categoria E, non soggetta a imposizioni. Richieste, come si è visto, rifiutate dal MEF.

Le interrogazioni e i tentativi di modifica della normativa in questione in questo ultimo anno sono state diversi. Ultimo capitolo è quello scritto durante la conversione del ‘decreto Competitività’.

In una prima fase le Commissioni Ambiente e Attività Produttive avevano recepito le richieste fatte dalla Commissione Finanze che in una risoluzione invitava appunto a “rivedere la normativa recante l’obbligo di variazione della rendita catastale dell’immobile, nel caso in cui l’installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale” e avevano accolto un emendamento a prima firma Davide Crippa (M5S), che disponeva che “la variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell’impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell’impianto incrementa di oltre il 40% la rendita catastale”.

L’emendamento è poi stato stralciato dalla Commissione Bilancio, ma si è comunque arrivati ad ottenere un impegno dal Governo “ad adottare, nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 36/E del 2013), prevedendo requisiti e condizioni per l’esonero dalla variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kW e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40%”.

Insomma, all’orizzonte almeno per gli impianti residenziali dovrebbero esserci novità positive, mentre, come mostra quest’ultima risposta del MEF, le speranze che si riveda la situazione di tutti gli impianti, tornando a considerarli beni mobili, sono alquanto remote.

La risposta del MEF all’interrogazione (pdf)

L’interrogazione

La circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate

ADV
×