Nella battaglia tra Regioni e operatori dell’eolico i secondi registrano un’altra vittoria. Dopo la bocciatura da parte del Tar della moratoria imposta dalla Sicilia, il Consiglio di Stato si pronuncia contro la Regione Puglia in merito ad una controversia su un iter autorizzativo. E nel farlo stabilisce dei principi importanti: gli impianti eolici non possono essere automaticamente sottoposti a VIA e il solo elemento dell’impatto visivo non può costituire di per sé un fattore negativo oggettivo tale da giustificare il ricorso alla Valutazione di impatto ambientale.
La controversia in questione riguarda un parco eolico da 141 MW proposto da Farpower2, società del gruppo milanese Whysol Investments, nel Comune di Ascoli Satriano (FG). La sentenza (allegato in basso) riforma la precedente decisione del Tar e annulla la determinazione n. 252 del 28 ottobre 2011 con la quale il dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia ha disposto di assoggettare a procedura di Via il progetto di Farpower.
Nel caso in esame scrive il CdS “appare abbastanza difficile giustificare il rinvio ‘automatico’ alla Via di tutte le richieste di istallazione di impianti eolici, sull’astratto presupposto della sua eccessiva visibilità“. E ancora: “si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono ‘crocianamente’ opinabili (basti pensare all’armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa)“.
In definitiva, le decisione della Regione “di avviare il progetto a Via a quasi cinque anni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione di un impianto eolico, nel caso in esame, appare alquanto pretestuosa in linea generale“.