Sistemi efficienti di utenza, ecco come verranno applicate le accise

Con una circolare l'Agenzia delle Dogane chiarisce, in base alle varie configurazioni, quando all'interno di un SEU le accise debbano essere pagate e da chi. Esente dalle accise l'autoconsumo, se da rinnovabili, anche sopra ai 20 kW. Il testo della nuova circolare 12/D.

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L’Agenzia delle Dogane ha finalmente definito le modalità di applicazione delle imposte su produzione e consumi di energia nei SEU, i sistemi efficienti di utenza, che come sappiamo (si veda il nostro Speciale tecnico) sono quelle configurazioni – molto interessanti per il fotovotaico su tetto – in cui uno o più impianti a rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento danno energia ad un’unita di consumo tramite un collegamento diretto.

A sciogliere i dubbi degli operatori, che in questi mesi si sono chiesti se l’energia consumata all’interno di un SEU sia o meno soggetta al pagamento delle accise e nel caso da chi andassero pagate, è la circolare 12/D del 25 luglio (allegato in basso).

In sintesi l’Agenzia chiarisce, basandosi sull’articolo 52 del Testo Unico sulle Accise, che le imposte sono dovute sul consumo di energia e che dunque anche l’energia autoconsumata è soggetta al pagamento delle accise. Tuttavia – precisa – lo stesso articolo 52 del TUA dispone sostanzialmente che se l’energia autoconsumata e autoprodotta proviene da impianti a rinnovabili è esente dal pagamento delle imposte.

Anche le configurazioni in regime di autoproduzione con impianti a rinnovabili superiori ai 20 kW di potenza, come specificato alla lettera b del comma 3 dell’articolo in questione, in cui l’energia è “impiegata dal titolare dell’officina in usi propri diversi da quelli abitativi” rientrano infatti tra quelle esenti dal pagamento dell’accisa. Lo stesso articolo 52 del TUA, ricordiamo, chiarisce che non è soggetto al pagamento delle accise la produzione  da impianti a rinnovabili sotto ai 20 kW.

Tra gli impianti a rinnovabili devono pagare le accise sull’energia autoprodotta in pratica solo gli impianti ad uso abitativo sopra ai 20 kW, che possono avvalersi di un pagamento forfettario.

Nei casi in cui non c’è autoproduzione perché produttore e consumatore non coincidono, l’Agenzia dispone modalità di applicazione diverse, sulla base dei diversi casi di titolarità dell’impianto di produzione e dell’unità di consumo indicate nella delibera di riferimento, la 578/2013 dell’Autorità per l’Energia.

Se il produttore è titolare sia dei rapporti contrattuali per la vendita che per l’acquisto dell’energia elettrica dalla rete, cioè nei casi in cui si occupa anche di acquistare dalla rete l’energia per conto del cliente oltre che di produrla, sarà questi a dover pagare le accise e non il venditore/grossista da cui acquista. In quanto esercente un’officina di energia elettrica, deve ottenere la licenza di esercizio che riguarda sia la produzione che l’acquisto di energia.

Se titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia elettrica dalla rete è invece il consumatore invece occorre verificare se questi può essere considerato soggetto obbligato al pagamento delle accise. In questo caso, è il cliente che deve adempiere direttamente ai relativi obblighi, richiedendo ai suoi fornitori di fatturare senza applicazione dell’accisa. Se il cliente finale non può acquisire la qualifica di soggetto obbligato, il pagamento delle accise è a carico del produttore per la quota di elettricità da lui fornita ed effettivamente consumata dal cliente, ossia al netto delle cessioni in rete.

Infine c’è il caso in cui produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete e il cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Anche in questa configurazione, come nella precedente, il pagamento delle accise si differenzia a seconda che il cliente assuma o meno la qualifica di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa.

Sembra dunque finita l’epoca dell’incertezza nei rapporti tra Dogane e SEU: “La pubblicazione di questa delibera è estremamente positiva – commenta a QualEnergia.it l’avvocato Emilio Sani dello studio Macchi Di Cellere Gangemi  – questo chiarimento dovrebbe rendere impossibile che si verifichino casi in cui ad un SEU venga negata la licenza di officina come accaduto in passato e permettere di intraprendere questi modelli di business senza intoppi”.

La circolare 12/D del 25 luglio 2014dell’Agenzia delle Dogane (pdf)

Il TUA, testo unico sulle accise (pdf)

 

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