Conto Termico, le novità introdotte dal decreto Efficienza Energetica

  • 31 Luglio 2014

Tutti i soggetti privati potranno accedere ai benefici: anche Onlus, Parrocchie, Enti ecclesiastici e di culto in genere. L'incentivo non potrà superare il 65% della spesa sostenuta. Le novità introdotte non saranno applicate nella valutazione delle richieste inviate prima del 19 luglio 2014.

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 102/2014, che attua la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE sono state introdotte alcune modifiche anche al cosiddetto Conto Termico, regolato dal D.M. 28/12/2012. Lo comunica il GSE, segnalando in particolare che tutti i soggetti privati potranno accedere ai benefici del Conto Termico, per gli interventi di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto, indipendentemente dal fatto di essere titolari di redditi d’impresa o agrari. Nel nuovo perimetro dei soggetti ammessi sono compresi, pertanto, anche Onlus, Parrocchie, Enti ecclesiastici e di culto in genere (vedi aggiornamento FAQ > Conto Termico A) 4).

Si segnala inoltre che l’incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/12/2012 non potrà eccedere il limite del 65% delle spese sostenute, comprensive di IVA – dove essa costituisce un costo – e attestate tramite fatture e bonifici. Qualora l’ammontare dell’incentivo superi il limite introdotto, questo verrà ricalcolato dal GSE in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

Si precisa che le novità introdotte dal D.Lgs. 102/2014 non saranno applicate nella valutazione delle richieste di incentivo inviate al GSE prima del 19 luglio 2014, che saranno invece valutate in considerazione di quanto stabilito dal D.M. 28/12/2012 e dalle relative Regole Applicative del GSE.

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