SEU e RIU, l’Autorità parla a Governo e Parlamento. Con un attacco all’accumulo?

L'Autorità interviene ancora sull'autoconsumo e in particolare su SEU e RIU. Una segnalazione finalizzata a risolvere alcune incertezze su nuove configurazioni private e allocazione degli oneri, ma che nasconde altri attacchi all'autoconsumo. As esempio si insinua il dubbio che un impianto con accumulo non possa essere definito SEU.

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L’Autorità per l’Energia interviene ancora sull’autoconsumo e in particolare sui SEU, i sistemi efficienti di utenza, e sulle RIU, le reti interne d’utenza. Mentre il decreto Competitività è in fase di conversione, l’Aeegsi invia una segnalazione sul tema a Governo e Parlamento (vedi allegato in basso) anche se questa segnalzione, precisa il regolatore, non è strettamente legata all’iter normativo. Fine del documento, si spiega, è risolvere alcune incertezze di carattere generale “in relazione alla possibilità di realizzare nuove configurazioni private” nonché “di allocare gli oneri generali di sistema secondo criteri di efficienza e di rispondenza ai costi evitati e/o alle esternalità indotte”.

Ma nella segnalazione non mancano gli ormai abituali attacchi all’autoconsumo, che l’Autorità considera un pericolo per l’equa distribuzione degli oneri. Oltre a chiedere che l’esenzione dell’energia dal pagamento degli oneri di sistema venga ulteriormente ridotta se non totalmente eliminata, ad esempio, si insinua il dubbio che un impianto con accumulo non possa essere definito SEU e, dunque, in ogni caso debba pagare su tutta l’energia, anche su quella autoprodotta, tutti gli oneri e le imposte (pagina 9 del documento).

Nel documento, per quanto riguarda gli oneri di sistema sull’autoconsumo previsti all’articolo 24 del decreto che contiene il pacchetto taglia-bollette, si ribadisce sostanzialmente quanto l’Autorità aveva già segnalato in audizione. In breve, oltre a ritenere che sia necessario prevedere fin da ora i criteri secondo cui verrà aggiornata la quota di applicazione degli oneri generali di sistema per i nuovi impianti, eventualmente facendo pagare una quota più elevata da subito, l’Autorità ritiene che la misurazione effettiva dell’energia autoconsumata sia troppo complessa da realizzare: meglio estendere a regime quanto previsto dal DL per il transitorio 2015, ossia una maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema.

Oltre a suggerire queste modifiche all’articolo 24 del decreto, l’Autorità ripropone la sua nota visione sull’autoconsumo, che a suo avviso dovrebbe partecipare a pieno ai costi del sistema elettrico. Ed è qui che l’Aeeg mette in campo un’interpretazione della legge che, qualora si rivelasse fondata (cosa improbabile), sarebbe un colpo fatale per la diffusione dello storage.

Nel documento si chiede al Governo che “si specifichi se un sistema di auto approvvigionamento qualificato come SEU (o eventualmente SEESEU) può mantenere tale qualifica a seguito dell’installazione di sistemi di accumulo“. I SEU come sappiamo per definizione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento. Il fondamento del dubbio che l’Aeegsi vuole instillare al Legislatore, starebbe nella definizione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo l’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 387/03  “l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile […], nonché l’elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi“.

“Poiché la definizione di SEU presuppone la presenza esclusiva di impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, a stretto rigore, la presenza di sistemi di accumulo potrebbe comportare il venir meno della qualifica”, osserva l’Autorità.
Un’interpretazione quanto meno forzata e che sembra infondata: “ritengo che la presa di posizione sia non corretta perché non tiene conto del contesto del d.Lgs 387/2003 ove vi era l’esigenza di non procedere a un doppio conteggio dell’energia da fonte rinnovabile esigenza e problematica che con riguardo ai SEU non c’è”, spiega a QualEnergia.it l’avvocato Emilio Sani dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi (con il quale approfondiremo la questione nei prossimi giorni).

Altro tema centrale nella segnalazione quello sulle RIU (reti interne di utenza). Se queste fossero da considerare a tutti gli effetti sistemi di distribuzione chiusi in base alla direttiva 2009/72/CE, si rimarca che “occorrerebbe modificare i decreti ministeriali con cui sono state assegnate le concessioni per l’attività di distribuzione, prevedendo delle apposite sub-concessioni in capo ai gestori delle reti elettriche private per l’esercizio dell’attività di distribuzione all’interno dei Sdc”. In caso contrario, non se ne potrebbero realizzare di nuove, in quanto “non possono coesistere più imprese distributrici in ciascun Comune”.

L’Autorità per l’Energia invita inoltre a recepire la nuova definizione di “linea diretta” e l’art. 34 della direttiva affinché “almeno tutti i sistemi caratterizzati da un unico cliente finale e da un unico produttore direttamente collegati all’interno di un’area privata possano essere realizzati indipendentemente dalle concessioni assegnate per l’attività di trasmissione e distribuzione”.

La segnalazione dell’Aeeg (pdf)

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