Confindustria: “emissioni di bond per scongiurare lo spalma-incentivi rinnovabili”

  • 11 Luglio 2014

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Anche Confindustria richiede di emendare in sede di conversione l'art. 26 del Decreto 91 sulla rimodulazione della componente A3 delle tariffe elettriche. Si parla di emissione di bond, ma senza incidere sul bilancio statale, affidando al GSE il compito di ricorrere ad una raccolta di risorse sul mercato finanziario.

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Anche Confindustria richiede di emendare in sede di conversione l’art. 26 del Decreto 91/2014 sulla rimodulazione della componente A3 delle tariffe elettriche, il cosiddetto ‘spalma-incentivi’ delle energie rinnovabili e soprattutto per il fotovoltaico.

Si tratta di una soluzione alternativa a quel provvedimento retroattivo che si basa sull’emissione di bond, ma senza incidere sul bilancio statale. La proposta emendativa prevede la riduzione del peso degli oneri nel breve e medio periodo e il suo incremento, invece, nel lungo termine, in concomitanza con la cessazione del diritto agli incentivi che ridurrà drasticamente gli oneri previsti dalla normativa oggi in vigore.

Nella proposta di Confindustria al GSE sarà affidato il compito di ricorrere ad una raccolta di risorse sul mercato finanziario, il cui ammontare sarà fissato annualmente dal MiSE sulla base dei trend economici e della differenza di prezzo dell”energia elettrica tra Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero pagati, attraverso la componente A3 della bolletta, i soli interessi annuali e, a scadenza, il capitale.

La proposta è stata accolta con favore da Anie Rinnovabili. Emilio Cremona, presidente dell’associazione, spera che “i legislatori accolgano le richieste di Confindustria, poiché l’attuale proposta del Governo rischia di diventare un boomerang per tutto il Sistema Paese, allontanando anche quegli investitori italiani e stranieri che hanno in questi giorni espresso la loro forte preoccupazione per gli investimenti già fatti, per i quali temono di vedere compromesso il rendimento”.

Ecco l’emendamento proposto da Confindustria e la relativa nota di spiegazione:

Sostituire l’articolo 26 con il seguente:

«1. Al fine di contenere l’onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l’emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l’onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell’interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.

3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le cadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell’andamento dell’economia e del differenziale di prezzo dell’energia elettrica tra l’Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.

4. Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A provvede all’emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

5. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell’emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall’Autorità per l’energia elettrica e gas sentito il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all’applicazione delle disposizioni del presente articolo.»

Relazione illustrativa

Le disposizioni contenute nell’emendamento sono finalizzate a gestire il picco – previsto nei prossimi anni – di aumento degli oneri di sistema del settore elettrico, attraverso un’operazione che allunghi il tempo di raccolta a carico delle tariffe di una parte degli oneri economici necessari per l’erogazione degli incentivi al fotovoltaico ed alle altre fonti rinnovabili. Tali oneri di sistema gravano sulle tariffe dell’energia elettrica e sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi di euro/anno dal 2010 al 2013, con un impatto medio sul prezzo dell’energia corrispondentemente salito da circa 1,7 c€/kWh a 4,2 c€/kWh. Tale situazione accresce le difficoltà di famiglie e le imprese in una congiuntura già delicata.

Per raggiungere lo scopo, si prevede che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) – soggetto che già gestisce la gran parte degli incentivi alle rinnovabili – ricorra a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo stabilito dal Ministro dello sviluppo economico tenendo conto dell’andamento dell’economia e della differenza di prezzo dell’energia elettrica tra l’Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero pagati i soli interessi annuali e, a scadenza, il capitale. Sia gli interessi maturati sia il capitale da restituire sarebbero raccolti sulle tariffe elettriche, ma con un effetto che riduce il peso degli oneri per i prossimi anni e lo incrementa nel lungo termine, soprattutto nella fase nella quale gli oneri saranno drasticamente calati per effetto della progressiva cessazione del diritto agli incentivi.

Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 miliardi di euro l’anno citato, si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20% negli stessi anni.

Le disposizioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dello Stato per due ordini di ragioni:

  • perché le risorse finanziarie per sostenere l’operazione di cui all’emendamento possono essere assicurate dai flussi tariffari del settore elettrico oppure, nella fase di avvio e come volano, dalla dismissione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società totalmente controllata dal GSE che si occupa di gestire i mercati (Borsa) dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • perché il GSE, soggetto incaricato di effettuare tale operazione, è al di fuori del perimetro della Pubblica Amministrazione.

In proposito, la natura giuridica di società per azioni e quindi privatistica del GSE oltre ad essere affermata in alcune pronunce giuresprudenziali (TAR Puglia, Sez. III, sentenza n. 03297/2009) si evince da:

  • il fatto che dal 1° novembre 2005, quando ha avuto efficacia il D.P.C.M. 11 maggio 2004 che prevedeva il trasferimento alla società TERNA S.p.A. delle attività di gestione della rete di trasmissione nazionale (attività riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete stessa), fino ad allora svolte dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN) quest’ultimo, privato delle prerogative pubbliche di concessionario di Stato, ha assunto la denominazione di GSE, più coerente con la missione ad esso assegnata. Sarebbe paradossale, e giuridicamente insostenibile, considerare TERNA S.p.A. (concessionaria dello Stato) un’azienda operante in regime di iure privatorum e il GSE una società nel perimetro della Pubblica Amministrazione;
  • il fatto che, rispetto ad alcuni istituti giuridici, il GSE opera pacificamente come soggetto privato. È il caso, ad esempio, delle operazioni di “cessione dei crediti”, per le quali il GSE ha predisposto un format di atto di cessione (www.gse.it), prevedendone la notifica al GSE stesso, che provvede lla accettazione, in deroga all’articolo 1264 c.c.. Ciò conferma la natura privatistica del GSE, perché qualora quest’ultimo operasse come PA, ai sensi dell’articolo 70 del R.D. n. 2440/1923, sarebbe sufficiente la semplice notizia della cessione in forma idonea per poter disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento (Cassazione, 8 ottobre 1974 n. 2691; Tribunale di Roma, 18 aprile 1988).
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