Diventa legge il decreto IRPEF e anche la tassazione delle agroenergie

  • 18 Giugno 2014

Diventa legge il decreto IRPEF con diverse misure, tra cui il bonus da 80 euro. Confermata la tassazione del reddito agricolo proveniente dalla cessione di energia generata da impianti a rinnovabili, con l'eccezione dei piccoli impianti, ma solo per il periodo di imposta 2014.

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Diventa legge il decreto IRPEF con il voto della Camera di oggi: 322 voti sì, 149 no, 8 gli astenuti. La legge contiene soprattutto le misure per il bonus Irpef da 80 euro, per il taglio dell’Irap del 10% e per la spending review. Tra i provvedimenti confermati rispetto al maxi emendamento, c’è l’art.22 (vedi sotto), che interessa la tassazione del reddito agricolo proveniente dalla cessione di energia generata da impianti a fonti rinnovabili.

La norma prevede che il reddito da agroenergie sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni), effettuate ai fini IVA, il coefficiente di redditività del 25%, laddove a legislazione vigente tale operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale). Quindi tutte le entrate che derivano dalla produzione di energia pulita saranno tassate al 25%, mentre finora, costituendo ‘reddito agricolo’, potevano essere tassate tramite rivalutazione delle rendite catastali, dunque molto meno.

Fanno eccezioni i piccoli impianti a rinnovabili nelle aziende agricole, ma solo per il periodo d’imposta 2014. Per il periodo successivo non è dato sapere. Per il 2014, dunque, la produzione di energia elettrica e termica da biogas e biomasse sino a 2.400.000 kWh/anno (corrispondente a una potenza di circa 300 kW), e da fotovoltaico fino a 260.000 kWh/anno (una potenza di circa 200 kW) effettuate dagli imprenditori agricoli continueranno ad essere considerate reddito agrario.

Ecco l’articolo 22 (Riduzione delle spese fiscali)

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e si considerano produttive di reddito agrario» sono sostituite dalle seguenti: «Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

1-bis

Limitatamente all’anno 2014, ferme restando le disposizioni Tributari e in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d’imposta.

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