Oneri sbilanciamento, il Consiglio di Stato dà ragione agli operatori

Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato boccia il preovvedimento dell'AEEG sugli oneri di sbilanciamento per le fonti rinnovabili. Il Consiglio ha infatti respinto il ricorso dell'Autorità contro l'annullamento della delibera 281/2012. Il provvedimento non tiene conto delle peculiarità di ciascuna fonte, si legge nella sentenza.

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Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato boccia il preovvedimento dell’Autorità per l’Energia sugli oneri di sbilanciamento per le fonti rinnovabili. Il Consiglio ha infatti respinto il ricorso dell’Autorità contro l’annullamento della delibera 281/2012. Il provvedimento non tiene conto delle peculiarità di ciascuna fonte, si legge nella sentenza, pubblicata ieri sera.

La regolazione economica e tecnica dell’Autorità – si legge nel documento – deve, pertanto, esercitarsi in modo da pervenire ad una soluzione che, da un lato, tuteli il mercato nella sua interezza mediante l’imposizione anche alle unità di produzione in esame dei costi di sbilanciamento, dall’altro, introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell’energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile”. In definitiva, conclude la sentenza, “rientra nella valutazione tecnica dell’Autorità il potere di individuare, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici del settore, la modalità di ripartizione dei costi di sbilanciamento che tengono conto della peculiarietà della fonte“.

“Per noi il principio resta lo stesso: chi genera un costo deve pagarlo. E il fatto di dire di non essere in grado di fare di meglio non può essere una giustificazione” è il commento alla sentenza di Alberto Biancardi, componente del collegio dell’Autorità per l’Energia, intervenuto oggi  al convegno Free “Ridurre le bollette elettriche con le rinnovabili”, che comunque precisa di non poter entrare nel dettaglio della decisione del Consiglio di Stato, che ora dovrà essere valutata con attenzione.

“A fronte di questa ulteriore pronuncia – ha commentato in una nota Anev, tra i primi ad aver ricorso contro la delibera – che si aggiunge alle altre precedenti e di pari segno, l’Anev ribadisce la propria piena condivisione del principio, peraltro ripreso anche dal Consiglio di Stato, che le fonti rinnovabili non programmabili possano contribuire anche loro agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto alle altre fonti, e quindi nei limiti di quanto tecnicamente possibile”. L’Associazione “nel dichiararsi pienamente soddisfatta dell’accoglimento pieno delle proprie posizioni, ribadisce la propria disponibilità a contribuire ad una soluzione equilibrata che responsabilizzi gli operatori senza discriminarli”.

“Un grande risultato per tutto il settore in generale, e per la nostra associazione in particolare – commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili, a valle della sentenza. Il percorso è stato lungo e non privo di ostacoli, ma l’importante è che finalmente sia stato posto rimedio ad una disciplina ingiustamente lesiva degli interessi dei produttori di energia pulita”. L’accertata illegittimità delle delibere, tuttavia, non dovrà corrispondere ad una nuova stangata sulla bolletta dei consumatori. Su questo punto Re Rebaudengo ha le idee molto chiare: “E’ con grande senso di responsabilità che intendiamo affrontare la questione dei costi, che resteranno a carico degli operatori. Ci auguriamo, pertanto, che la futura regolazione economica e tecnica che l’Autorità dovrà predisporre, introduca meccanismi equi e calibrati sulla specificità delle singole fonti e che tenga conto delle difficoltà ad effettuare previsioni affidabili di immissione in rete.

La sentenza del Consiglio di Stato (pdf)

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