Registri rinnovabili elettriche, il GSE chiarisce in merito alla priorità

  • 9 Giugno 2014

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Il criterio di priorità per la formazione della graduatoria non si intende limitato ai soli impianti il cui titolo autorizzativo preveda esclusivamente l’utilizzo di sottoprodotti ricompresi nella Tabella 1.A del Decreto, ma si applica anche agli impianti autorizzati all’utilizzo di sottoprodotti e prodotti di origine biologica, purché questi ultimi non superino la percentuale di impiego del 30%.

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Il GSE comunica, a seguito degli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, che il criterio di priorità per la formazione della graduatoria previsto all’articolo 10, comma 3, lettera b) del D.M. 6 luglio 2012 non si intende limitato ai soli impianti il cui titolo autorizzativo preveda esclusivamente l’utilizzo di sottoprodotti ricompresi nella Tabella 1.A del Decreto, ma si applica anche agli impianti autorizzati all’utilizzo di sottoprodotti e prodotti di origine biologica, purché questi ultimi non superino la percentuale di impiego del 30%.

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