Tasse su rinnovabili in aziende agricole, la norma nel DL Irpef verrà modificata

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la norma sulle rinnovabili nelle aziende agricole, contenuta nel DL Irpef, verrà aggiornata attraverso modifiche parlamentari. Saranno esclusi dal nuovo regime gli impianti fotovoltaici sotto ai 200 kW e a biomasse e biogas sotto ai 300 kW

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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la norma sulle rinnovabili nelle aziende agricole, contenuta nel DL Irpef, verrà aggiornata attraverso modifiche parlamentari.

Le modifiche in questione prevedranno l’esclusione del valore dell’incentivo dalla base imponibile per calcolare il coefficiente di redditività e l’esclusione dall’ambito di applicazione del nuovo regime di tassazione degli impianti inferiori a 200 kW per il fotovoltaico e di 300 kW per gli impianti di biomasse e biogas.

La norma oggetto di modifica, ricordiamo è al comma 1 dell’articolo 22 del decreto cosiddetto “spending review”, per trovare le risore per finanziare il famoso bonus Irpef di 80 euro (lo  avevamo pubblicato qui). In quel comma si modifica a partire dal periodo di imposta 2014, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli.

In particolare si stabilisce – spiega la relazione tecnica – “che il reddito sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni), effettuate ai fini IVA, il coefficiente di redditività del 25%, laddove a legislazione vigente tale operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale)”. Ciò significa che tutte le entrate che derivano dalla produzione di energia pulita saranno tassate al 25%, mentre finora quelle entrate, costituendo ‘reddito agricolo’, potevano essere tassate tramite rivalutazione delle rendite catastali, dunque molto meno.

 

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