Decreto Direttiva efficienza energetica, le critiche di AiCARR

  • 29 Aprile 2014

AiCARR, l'Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento, Refrigerazione espone il suo punto di vista sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica che, dopo il via libera preliminare del Consiglio dei ministri, è attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari.

ADV
image_pdfimage_print

Dopo il via libera preliminare del Consiglio dei ministri, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica è attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari. AiCARR, l’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione esporrà le proprie osservazioni al decreto il prossimo 6 maggio nel corso di un audizione alla Commissione delle Attività Produttive del Senato. Le ha riassunte in un position paper che vi proponiamo interamente.

Dal punto di vista della struttura generale:

  • Manca una più decisa volontà politica nel definire obiettivi e strategie sull’efficienza energetica anche in visione della presidenza italiana nel semestre europeo; il compito di elaborare una proposta è totalmente demandata all’ENEA (art. 4 c.1). Si propone un decreto (DPR, DPCM, DM del MiSE) coordinato con le Regioni che definisca gli obiettivi e le strategie di attuazione con il supporto tecnico di ENEA, stakeholders, Associazioni di categoria). Si ricorda che AiCARR ha avanzato anche la proposta di un Testo Unico sull’Efficienza Energetica degli Edifici che potrebbe contenere anche tali strategie di attuazione.
  • Le modalità per la predisposizione di un programma annuale di interventi di cui al comma 2 dell’articolo 5 – riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale – sono definiti dal MiSE (che svolge le funzioni di impulso e coordinamento) solo di concerto con il MIT (oltre che con il MATTM e il MEF), nonostante sia individuata la gestione del programma da parte dei Provveditorati Regionali OO.PP. Non è definita una regia complessiva delle attività relative e detta riqualificazione. Si propone l’attivazione di una cabina di regia delle attività in capo alla Presidenza del Consiglio, anche in relazione con l’attività da svolgere sul tema dell’energia nel semestre europeo a presidenza italiana.
  • Non vengono coinvolte le associazioni di categoria, gli stakeholder, gli operatori del settore alla compilazione e verifica dei programmi delle PPAA centrali di cui all’articolo 5 c.3.
  • Insufficiente ed inefficace appare la modalità, solo appena indicata (art. 5 c.17), di coinvolgimento delle Regioni al fine di promuovere la realizzazione di misure di incremento dell’efficienza energetica e di prevedere strumenti volti a favorirne la realizzazione; manca il carattere regionale, che deve rivestire un ruolo importante nella riqualificazione energetica degli edifici, con tempistiche e modalità operative. Occorre introdurre esplicitamente la disponibilità assegnata alle Regioni di programmare su base pluriennale attività di riqualificazione energetica e di fornire strumenti finanziari per effettuare investimenti privati (ad esempio ESCO, contatori intelligenti, ecc.).
  • La determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas vengono svolte dal MiSE e dal MATTM, per la redazione di linee guida che istituzionalmente devono essere redatte da AEEG. Si propone una modifica dell’art. 7 c.5.
  • Si prevedono alcune modifiche puntuali del Conto Termico senza tener conto delle osservazioni emerse in questi mesi dagli operatori del settore. Si propone una revisione complessiva del Conto Termico anche in relazione alla sburocratizzazione si fine dell’accesso.
  • Si chiede all’AEEG di aggiornare le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti elettriche e del gas e di definire disposizioni per stabilire la priorità di dispacciamento all’energia prodotta dalle FER, dalla CAR, dalla generazione distribuita, argomento che esula dalle disposizioni della direttiva e che meriterebbe una discussione sull’indirizzo politico e una analisi effettuata anche coinvolgendo gli operatori del settore (art. 11 c.1). Se ne propone la soppressione.

Dal punto di vista particolare:

Per poter conseguire una quota di risparmio energetico attraverso la diagnosi energetica occorrerà: (1) pubblicare bandi per il cofinanziamento regionale delle diagnosi; (2) pubblicare norme tecniche per la certificazione degli auditor; (3) avere a disposizione le somme per porre in essere gli interventi di risparmio energetico. La procedura deve essere snellita per poter attivare lo strumento della diagnosi entro il 2014.

Nel schema di decreto viene equiparato il processo di diagnosi energetica alla procedura di certificazione energetica, associazione ritenuta forviante in quanto le due procedure come meglio spiegato di seguito hanno obbiettivi, condizioni al contorno e competenze richieste molto differenti. AiCARR ritiene che tale equiparazione debba essere eliminata. La certificazione energetica ha come obiettivo principale quello di rappresentare in forma più semplice possibile una qualità energetica di un sistema edificio/impianto riferita a condizioni standard normalizzate, in modo da rendere comprensibili anche ai soggetti non tecnici gli indicatori, che esprimono tale qualità energetica. La finalità ultima è quella della confrontabilità, ovvero della definizione di una prestazione energetica rispetto ad una metodologia standardizzata e dell’inserimento di questa in una scala di classificazione, in modo da comprendere se la prestazione energetica dell’edificio è elevata e quindi rappresentante un valore aggiunto per l’immobile oppure mediocre, per cui necessita di interventi di riqualificazione. Solo secondariamente ha la finalità di dare delle indicazioni di massima sui possibili interventi di risparmio energetico attuabili, ovvero sul come aumentare la qualità energetica del sistema edificio/impianto in oggetto: l’obiettivo in questo caso non è definire tecnicamente un intervento di miglioramento, quanto descrivere genericamente una soluzione di risparmio energetico che possa essere da stimolo ad una eventuale successiva richiesta di miglioramento energetico. Inoltre, l’attestato di prestazione energetica ad oggi tiene conto solo del fabbisogno per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ed esclude i fabbisogni estivi.

La diagnosi energetica si pone l’obbiettivo di effettuare un’analisi approfondita e sistematica sulla quantificazione e le modalità di utilizzo dell’energia al fine di valutare le potenziali soluzioni di risparmio energetico secondo una logica di miglior rapporto costi-benefici. Si tratta, quindi, di esaminare il comportamento “reale” del sistema edificio-impianto, analizzando i dati storici di consumo, i profili di utilizzo specifici, le condizioni climatiche, le tipologie impiantistiche presenti in modo da costruire un modello energetico dell’edificio che rispecchi l’“effettivo” utilizzo dell’energia. La metodologia di calcolo non può più quindi essere standardizzata, ma deve adattarsi alle diverse condizioni al contorno di ciascun edificio ed al grado di approfondimento che si vuole ottenere. La finalità ultima di una diagnosi energetica è la valutazione delle possibili Opportunità di Risparmio Energetico (ORE), secondo un’analisi non incentrata soltanto sul risparmio puramente energetico, ma su un insieme di criteri (principalmente economici, energetici, ambientali) a cui viene dato un peso diverso in relazione alle esigenze della committenza.

ADV
×