Fotovoltaico e catasto, MiSE: “tutelare impianti non incentivati e su edificio”

La risposta del viceministro a un'interrogazione parlamentare sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate su FV e per la rideterminazione catastale: “verificare se tenga in adeguato conto la diversa rendita ottenibile da impianti incentivati e non incentivati" e compiere “un approfondimento in merito al trattamento fiscale degli impianti al servizio degli edifici”.

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La circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate che prescrive l’aggiornamento catastale degli immobili che ospitano certi impianti fotovoltaici “è legittima”. Occorre però verificare – assieme alla stessa Agenzia – se il provvedimento “tenga in adeguato conto la diversa rendita ottenibile da impianti incentivati e non incentivati” e compiere “un approfondimento in merito al trattamento fiscale degli impianti al servizio degli edifici”. Ad affermarlo è il viceministro dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti, rispondendo a un’interrogazione alla Camera presentata da Rizzetto ed altri del M5S (allegato in basso).

La questione è nota (si veda QualEnergia.it, Impianti fotovoltaici, fisco e rendite catastali: facciamo un po’ di chiarezza): la circolare in questione chiarisce che in certi casi installare un impianto fotovoltaico sul tetto può far aumentare la rendita catastale dell’immobile, cosa che ovviamente rende più salate le imposte legate a quel valore, come la nuova Iuc (Imposta unica comunale), che ricomprende Imu, Tasi e Tari. Da qui l’allarme – solo in parte giustificato – lanciato da alcuni articoli sulla stampa generalista per cui “installare un impianto fotovoltaico fa aumentare le tasse”.

In realtà, secondo la circolare, l’impianto FV fa aumentare il valore catastale dell’immobile – e dunque bisogna fare una dichiarazione di variazione – solo quando è di potenza superiore ai 3 kW e il suo valore supera il 15% della rendita catastale dell’edificio e sono fatti salvi anche gli impianti a terra che occupano un volume inferiore a 150 metri cubi. La soglia di potenza inoltre va considerata per ogni unità immobiliare servita e sono esenti, a prescindere, gli impianti la cui la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, è inferiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite.

Un impianto, ad esempio, da 12 kW, qualsiasi sia il suo valore, è ininfluente ai fini catastali se serve 4 appartamenti. Per quel che riguarda gli impianti al servizio di una singola utenza, invece, molto dipende dal valore catastale dell’immobile: un impianto da 20 kW potrebbe anche non comportare l’obbligo della rideterminazione catastale se installato su un edificio con un valore alto, mentre un impianto di potenza notevolmente inferiore (se oltre i 3 kW) potrebbe determinare l’obbligo di aggiornamento se posto su un edificio di modesto valore. Da questo punto di vista dovrebbe influire (aumentando la platea di impianti che non modificano la rendita) la riforma annunciata del catasto, che dovrebbe essere presentata a breve dal ministero dell’Economia e che dovrebbe diminuire lo scollamento tra valori catastali e valori di mercato.

Detto questo, resta il fatto che il calcolo per sapere quando l’impianto impone di aggiornare la rendita o meno richiede di avvalersi di un tecnico abilitato, con l’aggiunta, quindi, di un’ulteriore spesa. Per questo e per altri limiti (ad esempio non si tiene conto che il valore dell’impianto decresce nel tempo), secondo l’interrogazione, la circolare dell’Agenzia delle Entrate è “gravemente penalizzante per il settore del fotovoltaico, che, invece, andrebbe valorizzato così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, anche considerando che la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili presenta i caratteri di un servizio di pubblica utilità”.

Ecco che dunque si esprimono dubbi sulla legittimità della circolare e si chiede di fare chiarezza chiarezza sulla questione, “anche a fronte dello stato d’incertezza, su tale vicenda, in cui versano circa 312mila impianti, con una potenza compresa tra 3 e 20 kWp”. Secondo Rizzetto e colleghi dovrebbero essere esentati dalla rivalutazione della rendita catastale i piccoli impianti con potenza inferiore ai 20 kWp, trattandosi generalmente di utenze domestiche o quelle di piccole imprese, installati con finalità di risparmio energetico e autoconsumo e non di investimento.

La risposta di De Vincenti (dopo un preambolo in cui per l’ennesima volta si torna ad accusare il FV ‘colpevole’ della sua crescita troppo impetuosa) ribadisce invece la legittimità della circolare peraltro “priva di elementi di natura discrezionale”. L’obbligo di accatastamento e di determinazione della rendita catastale – spiega il viceministro “deve ritenersi sussistente per tutte quelle componenti che, poste in rapporto con l’unità immobiliare cui appartengono, sono in grado di produrre un reddito temporalmente rilevante” e la circolare dell’Agenzia “si limita a compendiare il suddetto principio”. I paletti posti dall’Agenzia delle Entrate, cioè la soglia dei 3 kW e del 15% per cento del valore capitale, secondo il viceministro del MiSE, sono idonei a distinguere gli impianti  ad uso domestico da quelli commerciali.

Detto questo però il viceministro apre a possibili revisioni a tutela dei piccoli impianti, specie quando non incentivati e su edificio: “Si ritiene comunque opportuno assicurare – scrive – l’impegno a verificare, insieme all’Agenzia delle Entrate, se l’assetto fiscale venutosi a chiarire con la circolare 36/E del 2013 tenga in adeguato conto la diversa rendita ottenibile da impianti incentivati e non incentivati, anche in relazione alla tipologia di impianto e alla durata del diritto all’incentivo. Parimenti, si ritiene meritevole di attenzione un approfondimento in merito al trattamento fiscale degli impianti al servizio degli edifici, avuto riguardo della più incisiva finalità pubblica ad essi riconosciuta dalle norme sulle detrazioni fiscali.”

L’interrogazione (pdf)

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