Prezzi Minimi Garantiti, precisazioni dall’Autorità

  • 22 Aprile 2014

A seguito della riforma dei Prezzi Minimi Garantiti per le rinnovabili introdotta dal Destinazione Italia, l'Autorità per l'Energia ha pubblicato la delibera 179/2014 che recepisce il DL e precisa meglio le soglie per gli impianti FV e idroelettrici ammessi al meccanismo.

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A seguito della riforma dei Prezzi Minimi Garantiti per le rinnovabili introdotta dal decreto Destinazione Italia, l’Autorità per l’Energia ha pubblicato la delibera 179/2014 (allegato in basso) che recepisce il DL e precisa meglio le soglie per gli impianti FV e idroelettrici ammessi al meccanismo.

Il Decreto aveva infatti fatto salvi dall’eliminazione dei prezzi minimi applicati al ritiro dedicato gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW di potenza nominale e quelli idro fino a 500 kW di potenza elettrica.

Nel primo caso, il Regolatore stabilisce che “la potenza nominale sia la potenza di picco (o potenza di targa), pari alla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali di cui alle rispettive norme di prodotto”.

Nel caso degli impianti idro, per potenza elettrica si deve intendere “la potenza efficiente o massima potenza elettrica, definita come la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto)”.

Per gli impianti idro che accedono anche ad altri incentivi in tariffa, il Gse dovrà verificare che “non sia mai superata nel corso dell’anno solare la potenza elettrica di 500 kW”, pena la revoca dei prezzi minimi. Tali verifiche, spiega l’Autorità, “si rendono necessarie in quanto la potenza elettrica non è un dato di targa, come invece la potenza attiva nominale, e pertanto potrebbe subire variazioni nel corso degli anni per effetto delle mutate condizioni di portata”.

La delibera 179/2014 (pdf)

 

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