Puglia e Calabria, rinnovabili e sentenze della Consulta

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Le sentenze della Corte Costituzionale che hanno abolito la procedura semplificata per gli impianti rinnovabili sotto determinate taglie in Puglia e Calabria creano incertezza nel settore. A rischio anche chi ha già presentato la Dia e "a rischio investimenti e migliaia di posti di lavoro", denunciano le associazioni di categoria.

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Prima la sentenza delle Corte Costituzionale contro la legge della Regione Puglia, poi, la settimana scorsa, quella contro la legge calabrese sulle rinnovabili: le procedure semplificate di autorizzazione, che prevedevano una semplice dichiarazione di inizio attività (Dia), che le due regioni avevano esteso rispettivamente agli impianti fino a 1 MW e fino a 500 kW non valgono (vedi sentenze in allegato).

Decisioni che, come tutte le sentenze di incostituzionalità, hanno effetto retroattivo e che come si può immaginare seminano incertezza e preoccupazione nel settore. “Le banche hanno già sospeso i primi finanziamenti: milioni di euro di investimenti e migliaia di posti di lavoro in pericolo – denuncia il Gifi (il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane di Confindustria-Anie) le sentenze rischiano di danneggiare l’intero mercato del fotovoltaico, mettendo in serio pericolo i 17.000 posti di lavoro creati finora”. Fa eco Aper, l’associazione produttori energie rinnovabili, che esprime “grande rammarico e notevole preoccupazione”.

Ma cosa hanno stabilito le due sentenze e soprattutto cosa comporteranno per chi produce energia pulita? In sintesi con i, due pronunciamenti la Corte ha dato ragione al Governo in merito ai rilievi di costituzionalità mossi sulle competenze regionali in materia. La Costituzione – ha chiarito la Consulta – stabilisce che le Regioni non possano legiferare per stabilire i limiti di potenza degli impianti o le caratteristiche dei siti di installazioni per le quali applicare la procedura semplificata: spetta ai Ministeri, d’intesa con la Conferenza unificata.

Ecco allora che con la sentenza 119/2010 (vedi allegato) sulla legge pugliese si boccia (assieme a quegli articoli della legge regionale che vietavano la realizzazione di impianti fotovoltaici in alcune categorie di siti di particolare interesse ambientale) l’innalzamento fino a 1 MW del limite entro il quale per realizzare un impianto si applica il regime semplificato, ossia basterebbe una Dia.

Analogamente, tra gli articoli giudicati incostituzionali della legge calabrese si trova quello che individua un elenco di impianti, con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW, assoggettabili alla sola Dia, a prescindere dalla fonte utilizzata. Mentre ne sono stati eliminati anche altri, più restrittivi per le rinnovabili, come quello in cui si richiedeva che la domanda di autorizzazione per gli impianti di potenza superiore a 500 kW fosse corredata da una deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto.

La domanda ora è cosa succederà per quegli impianti che sono stati autorizzati con la procedura semplificata grazie agli innalzamenti delle soglie di potenza decisi dalle due regioni, ma incostituzionali. “E’ agevole sancire – spiega a Quotidiano Energia l’avvocato Matteo Falcione dello Studio legale DLA Piper – l’esito nefasto in relazione alle Dia per le quali non si è compiuto il termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione”. Cioè si deve rifare la procedura autorizzativa se non è passato un mese dalla Dia.

Al contrario, “se i lavori sono conclusi e non è più possibile presentare tempestivamente impugnazioni, né pendono impugnazioni, né sono in corso procedimenti di autotutela, la Dia rimane efficace”. Ma anche se la Dia è “perfezionata”, cioè sono trascorsi i 30 giorni entro cui si ritiene accolta, non è detto che se i lavori devono iniziare o sono in corso non si debba iniziare un nuovo e più complicato processo autorizzativo: “il pericolo di impugnazioni sussiste, e la DIA perde validità se pendono impugnazioni o se esse vengono presentate tempestivamente”, dove per per “tempestivamente” si intende anche a lavori conclusi “purché entro i termini di legge”.

“Per le ipotesi di impianti già costruiti – ipotizzano invece dallo studio tributario CBA – si può cautamente sostenere che difficilmente il Comune o un giudice potrebbe travolgere il diritto ormai acquisito dell’operatore, il quale, tra l’altro, ha fatto affidamento su una legge – ora per allora – legittima. Quanto agli impianti in corso di realizzazione è dubbia la loro configurabilità come “diritto acquisito” tale da non poter essere incisi dall’effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità.”

E’ difficile a priori valutare la sorte di questi impianti: l’analisi non potrà infatti prescindere dalla fattispecie che in concreto verrà prospettata.

Insomma, gli impianti già in funzione in teoria potrebbero stare tranquilli, quelli solo autorizzati o in via di costruzione meno, mentre gli altri non potranno più limitarsi alla semplice Dia ma dovranno seguire la procedura dell’autorizzazione unica. Complicazioni e incertezze capaci di spaventare chi vorrebbe investire in rinnovabili e che dunque non aiutano certo lo sviluppo del settore né il raggiungimento per l’Italia dell’obiettivo europeo 2020.

sentenza 119/2010

sentenza 120/2010

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