SEU e fotovoltaico: la delibera fa chiarezza, ma l’incertezza resta

Con l'attesa delibera sui SEU, l'Autorità, non potendo fare altrimenti, conferma le opportunità di risparmio e profitto di questa configurazione. Ma ciò che non ha potuto fare l’Autorità potrebbe essere fatto dal Parlamento, qualora cedesse alla moral suasion dell’Autorità, convinta che benefici e beneficiari dei SEU debbano essere ridotti.

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Il 12 dicembre 2013 è uscita, circondata da un’attesa quasi messianica, la delibera 578/2013 sui SEU (anche se la delibera parla, più correttamente, di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – SSPC). Tanta attesa era dovuta, oltre che al peso delle speranze di un settore che – orfano degli incentivi – ripone buona parte delle proprie aspettative sui SEU, a due sostanziali circostanze: la percezione diffusissima che i SEU non potessero essere realizzati in assenza di una apposita delibera e il timore che l’Autorità avrebbe rivisto completamente le modalità di remunerazione connesse ai SEU, eliminando gran parte dei benefici connessi alle esenzioni sugli oneri attualmente esistenti.

Sia nell’uno sia nell’altro caso le aspettative erano oltremodo esagerate. Sul primo punto, pur riconoscendo alla delibera 578/2013 un importante ruolo di riordino della disciplina esistente e di chiarimento – sia nei confronti di chi realizza che di chi finanzia – bisogna tuttavia ricordare che, pur in assenza della delibera, di SEU (o di sistemi equivalenti) nel frattempo ne sono stati realizzati eccome, se, come ricorda la stessa Autorità ricorda, nel 2012 oltre 20 TWh di energia (circa il 7% dei consumi totali) sono stati esentati dal pagamento dei vari corrispettivi proprio grazie ai SEU.

Sul secondo punto, invece, non si può dimenticare che l’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas (e ora anche per “il Sistema Idrico”) opera all’interno di uno spazio ben definito dal Legislatore, che, nel nostro caso, con un complesso corpus di norme (principalmente rappresentate dal Dlgs 115/08, dalla Legge 99/09 e dal DM 10 dicembre 2010), prevede per i SEU l’esistenza delle citate esenzioni sui corrispettivi tariffari in bolletta.

Era dunque difficilmente immaginabile che l’Autorità potesse espressamente eliminare le esenzioni e con esse i benefici connessi alla realizzazione dei SEU, cosa che infatti non è avvenuta. Con la delibera si sono  chiariti aspetti molto importanti come la riconoscibilità di un sistema SEU, l’interazione con lo scambio sul posto, la titolarità del punto di connessione e le protezioni per il produttore in caso di morosità del cliente finale (vedi QualEnergia.it, SEU, ecco i punti che la delibera chiarisce).

Per il resto, rimangono sostanzialmente inalterati i due aspetti di principale interesse del mercato: benefici e beneficiari e, in questo contesto, dalle nostre simulazioni economiche emerge evidentissima l’esistenza di una duplice opportunità di risparmio-profitto, sia per il cliente che per il produttore. Un’opportunità che la delibera dell’AEEG, non potendo fare altrimenti, conferma.

Quadro chiaramente definito e investimento a prova di rischio, quindi? Certamente no. Ciò che non ha potuto fare l’Autorità, potrebbe infatti essere fatto dal Parlamento: l’esistenza di opportunità su questo fronte dipenderà quindi da come il Parlamento risponderà alla moral suasion dell’Autorità, convinta che benefici e beneficiari dei SEU debbano essere ridotti.

Il ventaglio di esiti che si può immaginare è quanto mai ampio: si va da una riduzione del perimetro dei beneficiari (riduzione della taglia di impianto ammissibile? Previsione puntuale dei consumatori che possano beneficiare del meccanismo?), ad un taglio delle esenzioni ammesse (da questo punto di vista, i primi indiziati sono gli oneri generali di sistema), sino ad una più radicale riforma delle tariffazione in bolletta, che preveda l’attribuzione di maggior peso alle componenti fisse rispetto a quelle variabili (circostanza che penalizzerebbe i SEU, i cui benefici in termini tariffari si concentrano come visto sulle componenti variabili).

Alcuni passaggi nella delibera – in particolar modo nei “considerato che”, quando l’Autorità ricorda la propria potestà di rimodulare il peso della parte fissa e di quella variabile della bolletta – sembrano far propendere proprio per questa ultima soluzione; così come la mancata previsione in delibera dell’obbligo di installazione di contatori di produzione sugli impianti operanti all’interno dei SEU già in esercizio, temutissima dagli operatori dato che avrebbe funto da apri-pista per il calcolo dell’energia comunque soggetta al pagamento degli oneri, sembra scongiurare un’immediata eliminazione delle esenzioni sui corrispettivi tariffari per l’energia prodotta nei SEU già realizzati (al contrario, per i SEU nuovi, il Regolatore, ha invece imposto l’installazione del contatore sulla produzione, creando così  l’infrastruttura necessaria ad un’eventuale futura imposizione del pagamento degli oneri sull’energia autoconsumata).

E’ tuttavia troppo poco per poter tracciare con sufficiente confidenza il futuro quadro di riferimento sui SEU e, in generali, sugli auto-consumi, la cui partita rimane del tutto aperta. Proprio come prima della pubblicazione della delibera 578/2013.

Tommaso Barbetti è un analista partner della società di consulenza eLeMeNS. Sul prossimo numero della rivista bimestrale QualEnergia sarà pubblicata la versione integrale di questa analisi, comprensiva di un esempio che mostra, cifre alla mano, la convenienza dei SEU così come normati in questo momento.

Il prossimo 20 marzo Qualenergia.it pubblicherà lo Speciale Tecnico “Nuova normativa sui SEU e opportunità di business

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