Senza l’Attestato di Prestazione Energetica scattano le multe

Con la conversione in legge del Destinazione Italia si conferma l'eliminazione del concetto di nullità dei contratti di compravendita e affitto senza l'APE. Se questo non viene consegnato entro 45 giorni le sanzioni vanno da 1.000 a 18.000 euro. La legge 21 febbraio interviene inoltre in materia di accreditamento e qualificazione dei certificatori energetici.

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Dal 21 febbraio per coloro che non allegano l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di vendita e di locazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 18.000 euro. Cosi la legge di conversione (n. 9 del 21 febbraio 2014) del DL Destinazione Italia (n. 145 del 24 dicembre 2013) risolve il “pasticcio normativo” riguardante l’allegazione nell’attestato di prestazione energetica generato dal conflitto tra DL Destinazione Italia e la Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013 (vedi modifiche al testo – pdf).

Ora le compravendite e gli affitti stipulati senza allegare l’APE sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, i trasgressori sono puniti con multe dai 3.000 ai 18.000 euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa va dai 1.000 ai 4.000 euro. Se il contratto non eccede i tre anni, la sanzione sarà ridotta della metà. La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali.

Per in contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013, relativo alle Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia) e il 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Dl 145/2013), dichiarati eventualmente nulli per la mancata presenza dell’attestato energetico, è prevista una sanatoria: gli atti non saranno dichiarati nulli, ma le parti saranno soggette al pagamento della sanzione di cui sopra, oltre all’obbligo di allegare l’APE.
Gli annunci di locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l’anno, invece, non hanno l’obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro né dell’intero edificio o unità immobiliare, né la classe energetica corrispondente.

Il decreto legge aveva già eliminato il concetto di “nullità degli atti” come sanzione in caso di violazione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica e l’aveva sostituito con sanzioni amministrative pecuniarie. Pochi giorni dopo però, il 1° gennaio, senza tener conto di quanto già disposto dal DL Destinazione Italia, la Legge di Stabilità interveniva di nuovo a modificare le norme che regolano l’allegato APE, mantenendo il concetto di “nullità degli atti” e prevedendo che l’obbligo decorresse dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi. Questi sarebbero dovuti intervenire a modificare le linee guida per la certificazione energetica che dovevano definire le metodologie di calcolo e i requisiti minimi necessari per superare le attuali regole basate sul rendimento energetico, come definite dal Dpr 59/09.

Tra le novità nella conversione in legge del Dl 145/2013 è stato inoltre stabilito che ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici si debba tenere conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2.

Intervenendo sul Dpr 75/2013, in materia di accreditamento e qualificazione dei certificatori energetici, la Legge 21 febbraio 2014 aggiunge nuove tipologie di lauree e diplomi che abilitano direttamente alla professione di certificatore energetico senza bisogno di frequentare specifici corsi di formazione.

Ricordiamo che le lauree che già consentivano l’accesso diretto alla professione di certificatore sono:

  • architettura, ingegneria edile ingegneria edile-architettura;
  • ingegneria chimica
  • ingegneria civile
  • ingegneria dei sistemi edilizi
  • ingegneria della sicurezza
  • ingegneria elettrica
  • ingegneria energetica e nucleare
  • ingegneria gestionale
  • ingegneria meccanica
  • ingegneria per l’ambiente e il territorio
  • scienza e ingegneria dei materiali
  • scienze e tecnologie agrarie
  • scienze e tecnologie forestali ed ambientali
  • scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

A queste il ddl Destinazione Italia ha aggiunto:

  • ingegneria aerospaziale e astronautica
  • ingegneria biomedica
  • ingegneria dell’automazione
  • ingegneria delle telecomunicazioni
  • ingegneria elettronica
  • ingegneria informatica
  • ingegneria navale
  • pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
  • scienze e tecnologie della chimica industriale

Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l’esenzione dai corsi vale per i diplomati in:

  • meccanica, meccatronica ed energia
  • elettronica ed elettrotecnica
  • agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura
  • costruzioni, ambiente e territorio (o geometra)
  • perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica

A questi il Dl Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi di perito industriale con specializzazione in:

  • aeronautica
  • energia nucleare
  • metallurgia
  • navalmeccanica
  • metalmeccanica

Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013, potranno collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale devono sostenere un esame. Il Dl Destinazione Italia ha modificato il decreto aumentando da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi.

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