Destinazione Italia, novità sui Prezzi Minimi Garantiti

Grazie agli emendamenti al decreto Destinazione Italia accolti in fase di conversione, gli impianti fotovoltaici e idroelettrici più piccoli si salvano dall'eliminazione dei Prezzi Minimi Garantiti, peraltro ridotti decisamente dall'Autorità. Un novità che tutela alcuni impianti anche sul cosiddetto 'Spalma Incentivi'.

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Gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e gli impianti idroelettrici fino a 500 kW di potenza potranno continuare a usufruire dei Prezzi Minimi Garantiti. Grazie a due emendamenti accolti ieri la conversione in legge del decreto legge Destinazione Italia (23 dicembre 2013, n. 145) riduce l’impatto sul settore per l’intervento sui Prezzi Minimi Garantiti. Novità anche sul cosiddetto ‘Spalma Incentivi’, cioè la rimodulazione volontaria di entità e durata dell’erogazione degli incentivi alle rinnovabili: compare una tutela temporanea dal “ricatto”, cioè dall’esclusione per chi rifiuta la rimodulazione volontaria, di accedere ad ulteriori strumenti, come ritiro dedicato e scambio sul posto, in caso di rifacimenti o potenziamenti.

La modifica allo stralcio dei Prezzi Minimi Garantiti arriva grazie a due emendamenti gemelli entrambi riformulati per essere accolti (1.150 e 1.104 vedi allegato in basso) al comma 2 dell’articolo 1, a firma rispettivamente di Benamati (PD) e Crippa (M5S).

Come detto la conseguenze pratica è che gli impianti fotovoltaici sotto ai 100 kW e quelli idroelettrici sotto ai 500 kW potranno continuare a usufruire dei Prezzi Minimi Garantiti, che peraltro come sappiamo sono stati di recente ridotti dall’Autorità per l’Energia. Resta invece l’eliminazione di fatto dei Prezzi Minimi Garantiti per tutti gli altri impianti se incentivati.

La correzione parziale dello Spalma Incentivi (art. 1, commi 3-6) è introdotta con un emendamento di Benamati (PD), il n. 1.149. Vi si legge che si deve prevedere un periodo residuo di incentivazione, al di sotto del quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3. Cioè si evita, nel caso di interventi come potenziamenti o rifacimenti, che nei dieci anni successivi dal termine del periodo incentivante su quel sito si perda ogni diritto di accesso a strumenti incentivanti (escluso ritiro dedicato e scambio sul posto). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso – si legge nell’emendamento ammesso – tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte. Cioè gli impianti per i quali l’erogazione degli incentivi finisce entro il 2014 (o eventuali scadenze posteriori che saranno fissate da un deceto), potranno rifiutare la rimodulazione volontaria senza incorrere nel “ricatto” di cui parlavamo. 

Gli emendamento accolti il 3 febbraio (pdf)

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