Come il TAR Palermo ha sospeso il “blocco eolico” della Sicilia

Un'ordinanza che fa scuola. Il TAR di Palermo ha sospeso il blocco imposto dalla Regione Sicilia all'eolico nell’attesa che fossero individuati i “siti non idonei all’installazione”. La sospensione vale per tutti. Un esempio di come la giustizia amministrativa possa difendere le rinnovabili da ostacoli ingiustificati imposti dalla politica, spesso assente.

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Una recente ordinanza del TAR Palermo (Sez. II, 8 gennaio 2014 n. 18) ha sospeso gli atti con cui la Regione Sicilia aveva deciso, non senza polemiche, di sospendere ad libitum i procedimenti autorizzativi di tutti i parchi eolici nell’attesa che fossero individuati i “siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti” da FER.

Il giudizio è stato promosso da un’azienda (assistita da chi scrive unitamente all’avv. Mario Bucello) che attendeva da oltre sei anni che la Regione definisse la richiesta di autorizzazione di un progetto eolico. Come noto, infatti le procedure autorizzative degli impianti eolici in Sicilia sono state paralizzate “di fatto” per molti anni in ossequio a implacabili direttive politiche risultate impermeabili anche al noto cambio di Giunta.

L’estate scorsa la situazione sembrava prossima allo “sblocco”: un decreto dell’Assessore all’Energia aveva infatti affrontato l’arretrato giacente, invitando le imprese proponenti a presentare una dichiarazione di interesse alla coltivazione delle procedure entro 30 giorni, decorsi i quali la Regione avrebbe poi pubblicato i calendari delle conferenze dei servizi tenendo conto dell’ordine cronologico delle domande.

Gli attesi calendari – che avrebbero finalmente dato impulso a procedimenti fermi da anni – vennero effettivamente pubblicati in agosto, ma ancor prima di essere applicati, sono stati immediatamente sospesi dalla Giunta per dar tempo all’Assessore all’Energia di formulare una proposta di individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (compito che la Regione avrebbe potuto svolgere sin dal settembre del 2010).

L’Assessore ha quindi immediatamente disposto “l’aggiornamento del calendario per l’avvio delle conferenze di servizi”, sospendendo a tempo indeterminato i procedimenti inclusi negli elenchi allegati che erano stati (inutilmente) formati.

Il Tar ha sospeso questi atti più recenti “in ragione della rilevanza degli interessi economici vantati dalla ricorrente” e ha riconosciuto che l’iniziativa regionale era “in grado di determinare un arresto procedimentale sine die, immediatamente lesivo per la ricorrente in violazione del termine massimo di centottanta giorni – peraltro già decorso – per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e gestione di aerogeneratori di cui al comma 4 dell’art. 12 del d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387”.

La decisione del Tar Palermo si inquadra nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 124 del 2010; sentenza n. 282 del 2009; sentenza n. 364 del 2006) secondo cui il termine massimo di conclusione del procedimento relativo alla c.d. autorizzazione unica si ispira alle “regole della semplificazione e della celerità amministrativa” e ha valenza di “principio fondamentale ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica”.

La seconda sezione del TAR ha così accolto la domanda cautelare della Società imponendo alla Regione di “concludere il procedimento autorizzatorio mediante l’indizione di una conferenza di servizi entro sessanta giorni”.

La sospensione del blocco totale alle procedure, riguardando un provvedimento con efficacia generale, ha effetti nei confronti di tutte le imprese e rappresenta un momento di importante freno imposto dalla giustizia amministrativa alla politica autenticamente ostruzionistica intrapresa negli ultimi anni dalla Regione Sicilia.

Nella vicenda delle FER la giustizia amministrativa (e quella costituzionale) ha spesse volte, come nel caso descritto, rappresentato un giusto e importante argine alle iniziative con cui diverse Regioni hanno invece frapposto ingiustificati ostacoli e impedimenti alla installazione di impianti (non solo) eolici e al raggiungimento degli obiettivi comunitari da parte dell’Italia, sottraendosi agli obblighi del burden sharing.

Dovrebbero riflettere al riguardo i detrattori della giustizia amministrativa, che di tanto in tanto affiorano lanciando strali contro chi “disturba il manovratore”; quando il manovratore, come nel caso della Regione Sicilia, cerca di sottrarsi al rispetto delle leggi e degli impegni, ben venga invece un Giudice che a tale rispetto lo richiami con fermezza. Il nostro Paese, e la nostra Pubblica Amministrazione, hanno semmai bisogno di una giustizia amministrativa dotata di strumenti ancor più efficaci: pensate se il Tar avesse potuto approvare direttamente e autonomamente il nuovo calendario delle conferenze, invece di essere costretto a ripassare la palla alla Regione. Non sarebbe stato meglio?

Avv. Simona Viola (Studio GiusPubblicisti Associati)

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