Accatastamento e trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sono beni immobili. Un articolo del Sole 24 Ore, basandosi sulla circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate, risponde ai quesiti sulle regole per l'accatastamento e il trattamento fiscale applicabile al trasferimento di questi manufatti.

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Gli impianti fotovoltaici sono beni immobili (leggi il dettaglio requisiti). Ma quali sono le regole per il loro accatastamento? Qual è il trattamento fiscale applicabile al trasferimento di questi manufatti?

Un articolo del Sole24Ore risponde a queste domande, facendo riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Etrate 36/E del 19 dicembre 2013.

Accatastamento
L’installazione di un impianto fotovoltaico comporta una costante capacità reddituale che lo fa rientrare nel concetto di «unità immobiliare urbana», inoltre, in qualità di centrale di produzione di energia elettrica, l’impianto ad energia solare deve essere accatastato nella categoria D/1 oppure nella categoria D/10, se si stratta di un impianto strumentale alle attività agricole (paragrafi 2.1 e 2.2 della circolare).

Se invece l’impianto è di piccola potenza (non superiore a 3 kWp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso), non avendo una propria rilevanza reddituale, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliare. Solo nel caso in cui l’impianto dovesse incrementare la redditività ordinaria dell’immobile di una percentuale pari o superiore al 15%, la rendita del fabbricato dovrà essere calcolata tenendo conto della presenza di tale impianto (paragrafo 2.1 della circolare).

Costruzione dell’impianto
Secondo il paragrafo 8 della circolare, l’impianto può essere costruito (sia terra che su un tetto) o dal proprietario del sedime (area occupata da un edificio o struttura, ndr) o da un soggetto diverso che, nel caso, diverrebbe proprietario dell’impianto pur non essendolo del sedime.

Bene strumentale
La cessione della piena proprietà o della proprietà superficiaria dell’impianto fotovoltaico è da qualificare come trasferimento di «fabbricato strumentale» (paragrafo 3.2.2).

Leggi l’articolo su Il Sole 24 Ore.it

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