Valle d’Aosta, i nuovi obblighi per l’integrazione delle rinnovabili in edilizia

  • 2 Gennaio 2014

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Dal primo gennaio 2014 in Valle d’Aosta sono entrati in vigore i nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili in edilizia previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 22 marzo 2013. Requisiti e deroghe spiegati anche in una guida riassuntiva.

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Dal primo gennaio 2014 in Valle d’Aosta sono entrati in vigore i nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili in edilizia. La nuova normativa si applica a specifiche categorie di edifici che richiedono il titolo abilitativo dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Si tratta in particolare degli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione, degli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1000 metri quadrati soggetti a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi di involucro.

Recepito in Valle d’Aosta con d.G.r. 488/2013 di marzo 2013 il D.Lgs. 28/2011 prevede che: debba essere installata una potenza minima di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 1 kW per ogni 65 m2 di superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (invece che per ogni 80 metri quadrati) e che gli impianti debbano essere progettati in modo che la somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento venga coperta da fonti rinnovabili nella misura del 35% (non più quindi il 20%).

Esistono tuttavia alcune deroghe, ai sensi della l.r. 26/2012, riguardanti: gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; gli impianti installati per il processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare; le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo; in specifici casi gli edifici costruiti prima del 1945 e ricadenti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La guida riassuntiva (pdf)

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