Sistemi di accumulo, ecco le regole proposte dall’Autorità

Compatibilità con incentivi, obblighi di misurazione, modalità di accesso alla rete. Con la pubblicazione di un documento di consultazione, l'Autorità inizia a scrivere le attese regole per i sistemi di accumulo, già oggetto di aggiornamenti delle norme CEI. Documento e sintesi dei punti più importanti. Per osservazioni il termine è il 31 gennaio 2014.

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Con la pubblicazione, nei giorni scorsi, di un documento di consultazione, l’Autorità per l’Energia inizia a scrivere le attese regole per i sistemi di accumulo, già oggetto di aggiornamenti delle norme CEI e gelati dalla recente moratoria provvisoria del GSE, che, proprio in attesa di un quadro normativo chiaro, ha impedito l’accesso agli incentivi agli impianti che installano le batterie.

Il Dco 613/2013/R/eel (allegato in basso), si occupa appunto degli accumuli “domestici”, escludendo esplicitamente i sistemi di accumulo installati dai gestori di rete e dunque i progetti pilota sui quali sta lavorando Terna. Scopo: “definire le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo, nonché le misure dell’energia elettrica ulteriori eventualmente necessarie per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali”.

L’Autorità ritiene che ai fini della connessione alle reti pubbliche ai sensi del TICA, le batterie debbano essere trattate come impianti di produzione a fonti non rinnovabili. Ci si propone comunque di prevedere degli “strumenti che consentano flessibilità e semplicità, soprattutto nel caso di sistemi di accumulo installati presso impianti di produzione di energia elettrica già esistenti (anche impianti fotovoltaici ad uso domestico) per i quali appare eccessivamente complicata e priva di effetti pratici la definizione di nuove unità di produzione dedicate ai sistemi di accumulo e completamente indipendenti dall’impianto di produzione stesso”.

Transitoriamente, “fino al completamento di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi di rete”, la proposta Aeeg è che per gli accumuli si applichi quanto previsto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (cioè i corrispettivi a forfait nel caso di sistemi da connettere alle reti di media o bassa tensione; i corrispettivi correlati ai costi effettivi e proporzionali alla potenza, senza però lo sconto previsto per le fonti rinnovabili, nel caso di sistemi da connettere alle reti di alta e altissima tensione).

Il documento tratta poi il tema della compatibilità con gli incentivi (pagina 11, punto 3.5), che come sappiamo è stata temporaneamente esclusa dal GSE. “Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi ovvero al conto energia fotovoltaico ovvero al conto energia solare termodinamico, ai fini della corretta erogazione dei predetti incentivi – si legge – la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo si rende necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo lato produzione”.

Incompatibilità tra accumuli e incentivi – secondo le regole proposte – ci sarebbe solo nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto incentivati con il primo conto energia: “Ciò poiché, per tali impianti, l’energia elettrica incentivata è quella prodotta e consumata in sito, anche per il tramite dello scambio sul posto; la presenza di sistemi di accumulo potrebbe alterare la quantità di energia elettrica ammessa a beneficiare degli incentivi, senza alcuna possibilità di controllo”.

Inoltre – si specifica – nel caso di impianti di produzione che accedono alle tariffe omnicomprensive, ai fini della corretta erogazione dei predetti incentivi, la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo appare sempre necessaria. Non è invece richiesta la misurazione per impianti realizzati in scambio sul posto, né in ritiro dedicato, fatto salvo il caso in cui si acceda ai prezzi minimi garantiti.

Per far sì che le batterie possano accedere ai servizi di sistema e al mercato dell’energia, Terna, GSE e i distributori dovrebbero adeguare i propri sistemi informatici e i propri flussi informativi entro il 31 dicembre 2014. Con avvio delle modalità transitorie per l’applicazione del Dco dal marzo o aprile dell’anno prossimo. Per presentare osservazioni al documento di consultazione il termine è il 31 gennaio 2014.

Il documento 613/2013 (pdf)

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