Scambio sul posto e oneri di sistema: l’Autorità cambia le regole e semina incertezza

L'Autorità per l'Energia in un documento di consultazione annuncia modifiche allo scambio sul posto. Per gli impianti fotovoltaici tra i 20 e i 200 kW si stralcia di fatto la cumulabilità con gli incentivi, si aumenta l'incertezza nei business plan delle installazioni non incentivate e si depotenzia un futuro ampliamento nell'accesso al meccanismo.

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Dall’Autorità per l’Energia un altro intervento sulle rinnovabili in autoconsumo e anche questa volta le notizie non sembrano buone. Il regolatore, in un documento di consultazione, annuncia modifiche allo scambio sul posto che, negli effetti pratici, per alcuni impianti come quelli fotovoltaici tra i 20 e i 200 kW, cancellano la cumulabilità con gli incentivi, aumentano l’incertezza nei business plan delle installazioni non incentivate e depotenziano un eventuale possibile ampliamento del meccanismo.

Stiamo parlando di quanto descritto nel Dco 488/2013/R/eel, messo in consultazione la settimana scorsa e sul quale si possono far pervenire osservazioni fino al 25 novembre (allegato in basso).

Vi si propone un aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema degli impianti che godono dello scambio sul posto.

Obiettivo è “evitare che, nell’ambito dello scambio sul posto, continuino ad essere restituiti gli oneri generali di sistema nel caso di iniziative per cui i ricavi medi totali (al netto dell’effetto dello scambio sul posto) già superano i costi medi totali di produzione comprensivi di un’adeguata remunerazione del capitale investito (un WACC dell’8% secondo l’Aeeg, ndr)”

Come noto, lo scambio sul posto consente a impianti a rinnovabili con potenze fino a 200 kW di usare la rete come una sorta di sistema di accumulo virtuale: per l’energia scambiata, cioè per una quantità di energia elettrica prelevata dalla rete al più pari a quella immessa, prevede che vengano restituiti quasi totalmente i corrispettivi relativi all’utilizzo della rete e gli oneri di sistema, che pesano rispettivamente per circa il 14% e per circa il 19% del costo del kWh in bolletta (per l’utente domestico tipo).

Per gli impianti rinnovabili superiori ai 20 kW, dall’anno scorso, è stato introdotto un limite massimo per la restituzione degli oneri di sistema (deliberazione Aeeg 570/2012/R/efr). Limite che per il 2013 è rimasto solo virtuale essendo fissato come “pari al valore unitario degli incentivi previsti per le varie fonti”, cioè molto più alto degli oneri pagati. Le cose però cambiano con il dco messo in consultazione.

Nel documento, come stabilito dalla delibera 570/2012/R/efr, si ridefinisce questo limite massimo e lo si fa “sulla base dell’analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi (individuati grazie a uno studio del Politecnico di Milano, allegato in basso, ndr) degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell’impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche”.

Cosa comporta tutto ciò? Per i fotovoltaici (la quasi totalità degli impianti che accedono allo scambio sul posto) una sforbiciata, per quanto limitata ai soli impianti sopra ai 20 kW. Per tutti quelli incentivati, infatti, il limite massimo viene portato a zero: il che significa che non vengono più restituiti gli oneri generali di sistema pagati sull’energia scambiata con la rete (mentre i costi di rete continuano ad essere rimborsati).

Per quelli non incentivati (sempre riferendoci a potenze superiori a 20 kW), invece, viene stabilito un limite, calcolato sottraendo dal costo totale di produzione, pari a 174 €/MWh (rilevato sull’impianto più recente di cui sono disponibili i dati nel report del Politecnico), il prezzo di vendita medio dell’elettricità dalle 8 alle 20, che per il 2012 è pari a 82,88 €/MWh. Risulta così che a questi impianti non possono essere restituiti oneri di sistema per più di 91,12 €/MWh ( cioè 9,1 cent€/kWh) (vedi tabella).

Le conseguenze pratiche? Per le nuove installazioni FV non incentivate almeno per il momento non cambia nulla: gli oneri di sistema in bolletta si aggirano infatti sui 4-5 centesimi per kWh, dunque ben al di sotto di quel limite fissato a 9,1 cent/kWh.

L’introduzione del tetto tuttavia crea un elemento di incertezza in più: la delibera 570/2012/R/efr stabilisce infatti che il valore possa essere aggiornato su base annuale fino a prevederne eventualmente l’azzeramento e che il limite possa essere esteso anche agli impianti di potenza inferiore ai 20 kW.

Anche per gli impianti incentivati, che vedono il rimborso degli oneri azzerato, l’impatto non dovrebbe essere particolarmente grave: “A livello preliminare possiamo ipotizzare una variazione, ovviamente negativa, dell’IRR per impianti tra 20 e 200 kW già in esercizio che sfiora il punto percentuale. Ovviamente il valore dipende da molte variabili, come l’assetto del singolo impianto e la quota di energia scambiata”, stima Tommaso Barbetti, analista di eLeMeNS.

Più che l’effetto concreto qui però lascia perplessi la legittimità dell’intervento dell’Autority: nella pratica il Regolatore stralcia la cumulabilità tra incentivi e scambio sul posto, disposta dalla Legge. Una questione da portare davanti al Tar? L’indicazione di una possibile riforma dello scambio sul posto è presente anche nella Strategia energetica nazionale, e quindi sembrava ovvio che un eventuale intervento dovesse arrivare per via legislativa.

Peraltro la SEN, oltre a ventilare un “intervento con effetti redistributivi” sullo scambio sul posto, volto a “ridurre i benefici indiretti per gli impianti che hanno accesso agli incentivi diretti”, parla esplicitamente di “ampliare l’applicazione” del meccanismo. L’Aeeg, mettendo già in atto la redistribuzione (a modo suo), rischia di annullare i possibili vantaggi a favore della generazione distribuita di un possibile ampliamento della platea di impianti che vi possono accedere.

Nel Dco in questione, infatti, il limite è già fissato a zero anche per gli impianti sopra ai 200 kW anche se non incentivati: un elemento che depotenzierebbe lo scambio sul posto se, come chiesto da molti e ventilato dalla SEN, venisse esteso a potenze superiori (con la normativa vigente le uniche installazioni sopra i 200 kW che possono accedere allo scambio sul posto sono quelle del Ministero della Difesa).

Se ciò avvenisse vedremmo svuotata una delle vie da percorerre per arrivare alla grid-parity? “Si andrebbe ad eliminare un vantaggio determinante per realizzare impianti non incentivati: il mancato rimborso degli oneri di sistema taglierebbe del 20-30% la remunerazione. I business plan potrebbero girare lo stesso, ma tutto diverrebbe più difficile, analogamente al caso dei SEU, per i quali si parla di eliminare l’esenzione dal pagamento degli oneri di sistema sull’energia autoconsumata, mantenendo l’esenzione dei costi di rete”, commenta Barbetti.

Il documento di consultazione 488/2013/R/eel (pdf)

Il report del Politecnico di Milano (pdf)

 

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