Eolico e oneri di sbilanciamento, lo scontro con l’Autorità continua

Continua la battaglia sui costi di sbilanciamento tra Autorità e produttori di energia eolica. Si tratta dei costi che il gestore della rete deve sostenere per sanare le differenze tra programma di immissione e produzione oraria effettiva di un impianto. Gli imprenditori dell'energia dal vento tornano a ricorrere al Consiglio di Stato contro l'ultima delibera Aeeg.

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Continua la battaglia tra Autorità per l’energia (Aeeg) e produttori da fonte eolica sui costi di sbilanciamento: gli imprenditori tornano a ricorrere al Consiglio di Stato contro l’ultima delibera Aeeg.

Nonostante la bocciatura del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato, infatti, l’Aeeg con la Delibera 17 ottobre 2013 462/2013/R/eel ha reintrodotto  l’obbligo per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti di pagare i costi di sbilanciamento, vale a dire i costi che il gestore della rete deve sostenere per sanare le differenze tra programma di immissione e produzione oraria effettiva di un impianto.

Che sia giusto che paghino, secondo il regolatore è stabilito anche dalla normativa europea e nazionale. “L’applicazione corretta dei corrispettivi di sbilanciamento consente di attribuire agli sbilanciamenti il proprio valore di mercato e, al tempo stesso, trasferisce anche alle fonti rinnovabili non programmabili segnali economici che promuovano la corretta previsione delle immissioni di energia elettrica, in modo da consentire l’ottimizzazione della gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale da parte di Terna S.p.A., senza costi ingiustificati a carico della collettività, consumatori e altri clienti elettrici“, si legge nella delibera Aeeg.

Una interpretazione che non piace ai produttori di eolico. “Non comprendiamo perché l’Autorità abbia deciso di far rivivere la disciplina degli sbilanciamenti nonostante il Giudice Amministrativo l’abbia annullata. Dispiace, inoltre, che non sia stato riconvocato il tavolo tecnico istituito dall’Autorità con assoRinnovabili, che stava lavorando proprio alla revisione di tale disciplina per trovare una soluzione concordata”.

Dalle proteste un gruppo di produttori – tra cui Fri-El, Veronagest e RWE Innogy Italia, insieme ad Anev e Aper/assoRinnovabili –  è tornato all’azione legale, presentando al Consiglio di Stato l’istanza ex art. 59 C.P.A. affinché l’Aeeg si adegui alle decisioni assunte dal TAR Milano e dallo stesso Consiglio di Stato in materia di oneri di sbilanciamento.

“Il comunicato del 4 ottobre scorso e l’analoga Delibera n. 462/2013 sarebbero illegittimi – spiega il legale che li assiste, Germana Cassar, partner dello Studio Macchi di Cellere Gangemi – in quanto emessi in palese violazione dei provvedimenti giurisdizionali emessi dal TAR e dal Consiglio di Stato”. Entrambi reintroducono infatti i medesimi corrispettivi di sbilanciamento che erano già stati introdotti dalla Deliberazione 281/2012, ma che il TAR Milano ha ritenuto discriminatori e che il Consiglio di Stato ha ritenuto – con le ordinanze del 10 settembre 2013 – di mantenere sospesi proprio perché “equiparano le fonti energetiche rinnovabili alle altre fonti”.

E’ evidente – spiegano dallo studio legale – che con le summenzionate ordinanze, il Consiglio di Stato intendeva escludere la possibilità per l’Autorità di imporre il pagamento di corrispettivi di sbilanciamento per i produttori di energia da fonte non programmabile equivalenti a quelli per i produttori di energia da fonte programmabile, trattandosi di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto. Nella sentenza del TAR Milano (non sospesa dal Consiglio di Stato), i giudici avevano infatti chiarito che i corrispettivi relativi ai costi di sbilanciamento della rete avrebbero dovuto essere legati direttamente alla capacità dei produttori di programmare la fonte e prevenire gli errori e non agli errori per l’intrinseca difficoltà di prevedibilità della fonte (es: il vento) e del grado di producibilità attesa dagli impianti. Il TAR Milano e il Consiglio di Stato hanno poi inteso escludere anche la possibilità di applicare franchigie del programma di immissione se non legate alla tipologia della fonte e alla sua prevedibilità.

“Ciononostante e nonostante la lettera di diffida inviata dagli operatori la settimana scorsa – prosegue Cassar – l’Aeeg, strumentalizzando un inciso delle ordinanze del Consiglio di Stato, ha re-introdotto i medesimi corrispettivi annullati dal TAR Milano, limitandosi a prolungare nel tempo l’applicazione della franchigia del 20% (anch’essa prevista dalla medesima Delibera 281/2012) fino all’esito nel merito del giudizio e sostenendo che detti corrispettivi servirebbero per garantire la sicurezza della rete”.

Tale affermazione però non convince. Secondo i legali l’assenza di corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili non è idonea a mettere in crisi la sicurezza del sistema elettrico in quanto:

  • le previsioni di immissione in rete dell’energia sono proseguite e vengono regolarmente effettuate dal GSE per gli utenti che hanno stipulato la convenzione per il ritiro dedicato e dagli utenti del dispacciamento in virtù degli obblighi imposti dalla previgente Deliberazione n. 111/06;
  • tutti i meccanismi operativi sulla rete sono in vigore;
  • il pagamento di tali corrispettivi è comunque socializzato.

“Essendo dunque inaccettabile la presa di posizione assunta dall’Aeeg ed essendo ormai prossimi all’udienza di merito già fissata per l’11 febbraio 2014 – conclude Cassar – gli operatori chiedono al Consiglio di Stato di chiarire che i corrispettivi con o senza franchigia sono stati sospesi dalle ordinanze del 10 settembre 2013, in quanto attengono proprio a quella parte delle Delibera 281/2012 che equipara le fonti non programmabili alle altre e conseguentemente di ordinare all’Aeeg di ottemperare all’ordinanza di rigetto del Consiglio di Stato”.

(da materiale fornito a QualEnergia.it dallo Studio Macchi di Cellere Gangemi e parzialmente rielaborato)

 

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