Quell’obbligo di cogenerazione e teleriscaldamento

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Lo spreco di energia termica nel termoelettrico e nell'industria è enorme. La Direttiva UE sull'efficienza impone per questo l’obbligo di fare cogenerazione e/o teleriscaldamento. Ma serve un’analisi costi-benefici che dimostri la loro effettiva convenienza. Andrea Molocchi e Donatello Aspromonte di Ecba Project spiegano come.

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La nuova Direttiva europea sull’efficienza energetica (2012/27/UE, del 25 ottobre 2012), che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 5 giugno 2014, contiene un articolo importante, il n. 14, dedicato alla promozione dell’efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento, che rischia di essere “oscurato” dalle altre numerose disposizioni della direttiva, nota per la sua ampiezza tematica e complessità interpretativa. Eppure questo articolo contiene alcune delle disposizioni più innovative della direttiva.

L’importanza dell’art. 14 risiede principalmente nella volontà di affrontare il complesso tema degli sprechi di energia termica nell’industria elettrica e in quella manifatturiera ad alto consumo di energia, promuovendo le tecnologie di cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. L’entità degli sprechi di energia termica nel settore della generazione termoelettrica è enorme, ma anche nell’industria ad alto consumo di energia il potenziale non è trascurabile.

L’art. 14 della Direttiva europea è importante non solo per le opportunità di investimento nella cogenerazione e nel teleriscaldamento, ma anche per l’innovazione dell’approccio di policy adottato, che introduce l’obbligo di adottare tecnologie di cogenerazione e/o di teleriscaldamento a patto che sia svolta un’analisi costi-benefici volta a dimostrarne la loro effettiva convenienza economico-sociale.

Un primo obbligo di analisi costi-benefici ricade sulle amministrazioni degli Stati Membri, che dovranno effettuare – anche in collaborazione con gli operatori privati – una valutazione globale del potenziale sul territorio nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del “teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti” (“un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50% energia rinnovabile, il 50% calore di scarto, il 75% calore cogenerato o il 50% una combinazione di tale energia e calore”).  La valutazione del potenziale nazionale dovrà essere effettuata mediante un’analisi costi-benefici conformemente ai principi metodologici riportati nella parte 1 dell’Allegato IX.

Ulteriori obblighi di esecuzione di analisi costi benefici sono previsti al livello dei singoli progetti, e precisamente ai fini delle autorizzazioni alla costruzione degli impianti o al loro ammodernamento sostanziale (par. 5, 7 e 9 dell’art. 14). A partire dal 5 giugno 2014 (scadenza di recepimento della direttiva), nei casi sotto elencati sarà necessario realizzare preventivamente un’analisi costi-benefici finalizzata a verificare la convenienza economica dell’opzione progettuale di recupero del calore rispetto all’opzione convenzionale (spreco del calore):

  1. nuovo impianto o ammodernamento sostanziale di un impianto termico di produzione di energia elettrica con potenza termica totale in input  >20 MW;
  2. nuovo impianto industriale, o suo ammodernamento sostanziale, con potenza termica totale in input >20 MW che, dopo l’utilizzo dell’energia termica per gli usi industriali previsti, generi calore di scarto a un livello di temperatura utile;
  3. nuova rete di teleriscaldamento e di tele-raffreddamento, o un nuovo impianto di produzione di energia o di ammodernamento sostanziale di un impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW nell’ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente. In questi casi, la finalità dell’analisi è di valutare i costi e i benefici dell’uso di calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

Si può notare che i settori industriali interessati dall’obbligo di analisi costi-benefici a livello di progetto impiantistico attraversano l’intero tessuto industriale nazionale.

In fase di recepimento della direttiva, gli Stati Membri dovranno intervenire sui criteri da tenere in considerazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la costruzione degli impianti  (per le centrali elettriche, i criteri di autorizzazione dell’articolo 7 della direttiva 2009/72/CE, che regolamenta la Procedura riguardante le autorizzazioni per nuova capacità degli impianti di generazione), in maniera tale da garantire che:

a) le amministrazioni competenti tengano conto dei risultati della valutazione globale del potenziale di cogenerazione e teleriscaldamento

b) le analisi costi benefici siano eseguite con le modalità previste dalla direttiva

c) l’esito delle analisi costi-benefici sia preso in considerazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione (evidentemente, anche nei casi in cui l’analisi costi benefici dell’opzione di recupero del calore comporti un esito negativo, a sostegno di progetti che escludano tale opzione)

Va sottolineata l’innovazione introdotta dall’art. 14 nell’approccio autorizzativo: mentre il testo originario proposto dalla Commissione introduceva direttamente un obbligo di recupero del calore, ricorrendo alla cogenerazione o al teleriscaldamento, il confronto politico durante l’iter della direttiva ha portato a smussare le posizioni più oltranziste, subordinando l’autorizzazione dei progetti impiantistici alla verifica di fattibilità economico-sociale delle opzioni ad alta efficienza energetica, utilizzando lo strumento valutativo dell’analisi costi-benefici, alla cui descrizione viene dedicato l’Allegato IX della direttiva.

Ad una lettura attenta dell’Allegato IX e del linguaggio adoperato, condotta da Ecba Project anche alla luce delle metodiche raccomandate a livello comunitario negli investimenti co-finanziati dall’UE (Guide to Cost Benefit Analysis of Investment project) e delle normative nazionali vigenti che prescrivono l’analisi costi-benefici nelle opere pubbliche (DPCM 3 agosto 2012, “Linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”), è possibile riscontrare elementi a riprova che le analisi costi-benefici richieste dall’art. 14 vadano effettuate secondo una prospettiva economica, di benessere collettivo, concettualmente distinta dall’analisi di redditività finanziaria di un progetto di investimento, consueta agli operatori privati.

Va sottolineato che, nelle metodiche sopra richiamate, l’analisi finanziaria e quella economica sono consequenzialmente legate, in quanto la prima  deve fornire alla seconda i dati di input finanziario del progetto (costi e rientri finanziari), mentre  la valutazione economica del progetto (l’analisi costi-benefici) è finalizzata a misurare le ricadute di benessere collettivo del progetto, includendo quindi tipicamente le eventuali passività ambientali (da valutare con metro economico) e i benefici sociali indirettamente generati da un progetto (occupazione indiretta, generata attraverso i rapporti di fornitura).

Il recepimento in Italia dell’art. 14 richiederà alle amministrazioni competenti degli Stati Membri un’attenzione non indifferente per la definizione delle linee guida metodologiche e valutative, col coinvolgimento di professionalità specialistiche, economiche e ambientali, e non esclusivamente energetiche, allo scopo di “catturare” l’elevato potenziale di efficienza energetica insito nel nostro tessuto produttivo, a beneficio non solo dei “consumatori di energia”, ma di tutti i cittadini.

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