Oneri di sbilanciamento, il TAR dà ragione all’eolico

Far pagare gli oneri di sbilanciamento alle rinnovabili non programmabili con le stesse modalità applicate alle fonti programmabili è discriminatorio e contrario allo sviluppo delle fonti pulite cui siamo legalmente impegnati. In una sentenzail TAR Lombardia ha dato ragione agli operatori dell'eolico sui corrispettivi di sbilanciamento.

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Far pagare gli oneri di sbilanciamento alle rinnovabili non programmabili con le stesse modalità applicate alle fonti programmabili è “discriminatorio” e contrario allo sviluppo delle fonti pulite cui siamo legalmente impegnati. In una sentenza depositata ieri il TAR Lombardia ha dato ragione agli operatori dell’eolico sulla questione dei corrispettivi di sbilanciamento, ossia gli oneri che i produttori dovrebbero pagare per compensare i problemi che causano al sistema elettrico immettendo in rete energia in quantità diverse da quanto previsto. Una materia che era stata disciplinata dalle delibere dell’Autorità per l’Energia n. 281/2012/R/efr del 5 luglio 2012 e n. 493/2012/R/efr del 22 novembre 2012 nelle quali si estende ai produttori di energia da rinnovabili la compartecipazione a questi oneri.

L’Autorità, è la sintesi della sentenza (allegata in basso), ha sì il potere di disporre che anche le rinnovabili non programmabili paghino i corrispettivi di sbilanciamento, non è vero nemmeno che fonti come l’eolico siano assolutamente imprevedibili (come ritenuto dai ricorrenti). Ma è discriminatoria – stabilisce il TAR – una regolamentazione che “equipari  le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento in quanto si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento prodotto”.

La sentenza insomma dà ragione all’ANEV e alle aziende ricorrenti. “In particolare – spiega Germana Cassar, avvocato dello studio legale Macchi di Cellere Gangemi che ha assistito alcuni dei ricorrenti – il TAR ha stabilito che è illegittimo un sistema che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, perchè si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto rilevando poi che, nel sistema delineato dalla Delibera 281/2012, lo sbilanciamento viene a gravare economicamente sul produttore eolico non in considerazione della sua incapacità di previsione di immissione dell’energia nella rete ma sulla base dei caratteri propri della fonte stessa. In questo modo l’Autorità introduce surrettiziamente una forma di penalizzazione che è in contrasto con il favore riconosciuto dall’ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile non programmabile, qual è l’eolico”.

Inoltre, si legge nella sentenza, la deliberazione AEEG avrebbe violato Direttiva CE sulla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili “prefigurando l’introduzione di meccanismi del tutto aleatori, ovvero, comunque, completamente svincolati dall’effettiva capacità programmatoria dei produttori e dalle reali caratteristiche dei vari territori”.

“L’auspicio dell’ANEV – commentano dall’associazione dell’eolico – è che l’AEEG prendendo atto della pronuncia, vada a definire un sistema che non faccia gravare sugli operatori gli oneri di sbilanciamento, ma che consenta di ridurre gli oneri per il sistema come abbiamo proposto più volte.”

Ricordando che gli oneri complessivi delle FER in bolletta sono quelli che il GSE ha presentato in audizione al Senato lo scorso 18 giugno,  che  per un totale di 9 miliardi di euro sono suddivisi come segue: 6,4 miliardi provenienti dal fotovoltaico, 1,4 dalle bioenergie, 600 milioni dall’idroelettrico, 500 milioni dall’eolico e 100 milioni dal geotermoelettrico. Ora l’ANEV auspica che non si facciano ulteriori tentativi sull’eolico di tagli retroattivi o di nuove imposizioni, “magari per coprire i costi di un capacity payment sulle fonti fossili”.

 

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