Edilizia, il governo recepirà a breve la Direttiva 31 del 2010

Dopo 3 anni dalla sua pubblicazione, il Consiglio dei Ministri dovrebbe recepire entro la settimana la Direttiva europea 2010/31 del 19 maggio 2010 sulle prestazioni energetiche nell'edilizia sia esistente che di nuova costruzione. Ecco alcuni aspetti fondamentali della Direttiva che aveva abrogato quella del 2002.

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In arrivo la ‘patente energetica‘ per gli edifici, basata sulla loro prestazione energetica di parti e unità immobiliari (con raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi). Inoltre entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Sono previsti incentivi per le amministrazioni pubbliche che installano impianti a fonti rinnovabili.

Come molti sanno queste disposizioni sono definite nella Direttiva europea 2010/31 del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia che abroga la direttiva 2002/91, recepita dall’Italia da D.Lgs. 192/2005. Ora c’è dunque bisogno di procedere al recepimento della nuova Direttiva con l’emanazione di un nuovo decreto che andrà a sostituire/integrare quello ancora oggi in vigore (appunto il D.Lgs. 192/2005).

La direttiva va recepita entro questa settimana, a 3 anni dalla sua stesura e sembrerebbe, secondo quanto indicato dalla agenzia di stampa Dire, che sarà all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì 24 maggio, cioè proprio in extremis.

In base al testo, gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell’edificio (capacità termica, isolamento, eccetera); l’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d’aria; l’impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne.

In base alla direttiva 31 che il Consiglio dei Ministri dovrebbe recepire, gli Stati membri dovranno fissare, in conformità alla metodologia di calcolo, i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica sono rivisti ogni 5 anni.fissare i requisiti minimi, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti ad una valutazione sulla fattibilità relativa all’installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione. Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica in modo da poter soddisfare i requisiti minimi.

Possono essere esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici), quelli adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei; gli edifici residenziali utilizzati per un periodo limitato dell’anno; i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 metri quadri.

In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l’edilizia, quali gli impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch’essi rispettare i requisiti in materia di prestazione energetica.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione che dovranno essere a ‘energia quasi zero’ dal 2020 (dal 2018 per le amministrazioni pubbliche), gli Stati membri redigono in seguito un elenco, aggiornato ogni tre anni, degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti che promuovano il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Oggi in Italia il parco edilizio ha prestazioni bassissime e con enormi margini di efficientamento. Gran parte si trova collocato nella classe G, quella più bassa. Per quanto concerne i consumi energetici dell’edilizia nazionale possono sintetizzarli così: il 68% è relativo al riscaldamento degli ambienti, il 16% è per usi elettrici, illuminazione, elettrodomestici, condizionamento, l’11% alla produzione di acqua calda sanitaria, il 5% per usi di cucina.

“L’applicazione della Direttiva in Italia porterà benefici a tutto il settore dell’industria edile, dalla produzione di materiali e componenti al lavoro in cantiere, che ha un’opportunità incredibile per uscire dalla profonda crisi in cui si trova. Si tratta di sostituire parte della spesa che sosteniamo per importare dall’estero combustibili fossili con una spesa in materiali e lavoro da fare in Italia”, ha spiegato di recente a Qualenergia.it, Lorenzo Pagliano del gruppo di ricerca negli usi finali di energia del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.

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