Decreto certificati bianchi, un provvedimento ponte

Nel 2013 una consultazione porterà alla definizione di nuove linee guida che entreranno in funzione nel 2014. Ma nel frattempo ci sarà il cambio della guardia fra l’AEEG e il GSE come soggetto gestore dello schema. Come comprendere gli obiettivi indicati. Tutte le novità del meccanismo spiegate da Dario Di Santo, direttore della FIRE.

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Il Ministero dello sviluppo economico (MSE) ha inviato alla Conferenza unificata per il necessario parere lo schema di decreto di revisione del meccanismo dei certificati bianchi che ha il compito di traghettare il sistema verso una nuova fase, tenendo conto dell’introduzione lo scorso anno del coefficiente di durabilità (ossia il coefficiente che aumenta i certificati riconosciuti al singolo intervento in funzione della vita tecnica dell’impianto, più noto al pubblico come tau).

Confidando che trovi velocemente la strada verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per evitare il blocco del sistema, può essere utile una sintesi delle principali novità a beneficio dei lettori di Qualenergia.it.

Anzitutto è un provvedimento ponte. Nel 2013 sarà svolta una consultazione che porterà alla definizione di nuove linee guida che entreranno in funzione nel 2014, quando non sarà più possibile ottenere l’incentivo su progetti realizzati in passato. Quindi di base non introduce modifiche sostanziali nelle regole e le linee guida dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) rimarranno in vigore in buona parte.

Operativamente però cambia tutto, a cominciare dal cambio della guardia fra l’AEEG e il GSE come soggetto gestore dello schema, che dovrà avvenire in tempi molto rapidi e con collaborazione reciproca. Non sarà un cambiamento da poco e difficilmente avverrà senza intoppi, ma era richiesto dal D.Lgs. 28/2011. Il tempo dirà se i cambiamenti avviati dal decreto legislativo si tradurranno in un miglioramento del sistema; la speranza è che si approfitti dell’occasione almeno per creare una piattaforma più funzionale alla presentazione dei progetti e alla loro valutazione. Quest’ultima attività verrà svolta da ENEA e da RSE, mentre il GME (Gestore Mercati Energetici) manterrà la gestione del mercato e della piattaforma per gli scambi bilaterali.

L’articolo in cui vengono definiti gli obiettivi è forse quello più difficile da comprendere. In sintesi ciò che interessa per il funzionamento del mercato sono i target espressi in milioni di certificati bianchi, che passano dai 5 MTEE (passatemi l’abbreviazione) del 2013 agli 8,75 MTEE del 2016. L’offerta di titoli sul mercato si confronterà con questi numeri. Se in un anno questa eccedesse di più del 5% gli obiettivi, il target dell’anno successivo sarebbe incrementato della medesima quantità (onde evitare eccessi di offerta con cali generalizzati del prezzo dei certificati). Nel caso di titoli insufficienti, le sanzioni scatterebbero per i distributori che non raggiungessero il 50% dell’obbligo specifico, con possibilità di recuperare la parte mancante nel biennio successivo (misura che garantisce i soggetti obbligati in caso di mercati molto corti). Se tutto funzionerà a dovere i prezzi dovrebbero mantenersi stabili e i distributori vedrebbero un rimborso dei costi sostenuti indicizzato anche all’andamento del mercato dei titoli.

Molti si chiederanno a questo punto che legame esiste fra i 5 MTEE al 2013 e i 4,4 Mtep di risparmi in fonti primarie per il sistema Paese previsti nello stesso anno. In pratica, anche se il decreto non fornisce numeri, la formula dovrebbe essere: 5 MTEE diviso 2,5 (coefficiente medio di durabilità) più TEE da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) più interventi sulle reti (che non danno luogo all’emissione di TEE) più risparmi ottenuti applicando il tau agli interventi realizzati negli scorsi anni (anche nel caso in cui abbiano finito il ciclo di vita) per conteggiare i risparmi extra generati fra il termine della vita utile e quello della vita tecnica. Un modo per risolvere il problema della doppia contabilità introdotta dal tau e per uniformare i conti sui TEE con le statistiche energetiche. Diciamo che un po’ di leggibilità in più per l’articolo non guasterebbe.

Gli altri punti interessanti del provvedimento sono i seguenti:

  • finalmente vedranno la luce le nuove schede presentate da ENEA i cui titoli sono riportati nel decreto;
  • vengono aggiunti ai soggetti volontari le imprese industriali con consumi annui sopra i 1.000 tep e quelle di altri settori oltre i 100 tep che nomineranno un energy manager con le stesse modalità previste dall’art. 19 della legge 10/91;
  • vengono promosse le norme UNI CEI 11339 sugli EGE e UNI CEI 11352 sulle ESCO, anche se servirà un altro decreto per conoscere le tempistiche collegate;
  • si introduce una procedura a parte per i progetti con risparmi attesi superiori ai 35 ktep;
  • vengono introdotti finalmente (perché siamo in Italia) controlli sul campo, automatici per progetti sopra i 3.000 tep, e sono previste misure di supporto adeguate a un meccanismo complesso;
  • viene ridotta la possibilità di cumulo con altri incentivi (decisione attesa visto il valore economico dell’incentivo accresciuto dal tau).

Sicuramente ci sono punti migliorabili. La speranza è che la consultazione annunciata per la revisione delle linee guida nel corso del 2013 trovi lo spazio che merita.

Nel frattempo segnalo due appuntamenti per capirne di più: il convegno organizzato dall’ENEA il 20 dicembre a Roma e la conferenza annuale FIRE sul tema dei certificati bianchi che si terrà a marzo del 2013 e che prevederà un ampio spazio per domande e risposte, come avvenuto lo scorso anno.

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