Solare termico, un conto energia che diventa conto capitale

  • 4 Dicembre 2012

Pubblichiamo la lettera di un operatore nazionale del solare termico che esprime forti dubbi sul nuovo conto energia termico. La critica? Il metodo di calcolo rende l'incentivo un conto capitale, con impatti negativi sul mercato. Nessuna garanzia sull'effettiva producibilità degli impianti e sulla contabilizzazione della produzione a livello nazionale.

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo i dubbi di un importante operatore nazionale del solare termico sul nuovo conto energia termico attualmente in discussione presso la Conferenza Stato-Regioni (chiusura il 6 dicembre). La preoccupazione dell’operatore (di cui rispettiamo la richiesta di anonimato) è legata al fatto che con questo metodo di calcolo dell’incentivo, che di fatto è un incentivo in conto capitale, vi siano impatti negativi sul mercato e sullo sviluppo della tecnologia solare termica, oltre a non dare alcuna garanzia sull’effettiva producibilità degli impianti e quindi nessun riscontro nella contabilizzazione della produzione e consumo nazionale di energia da rinnovabili termiche.

 

Il decreto sul conto energia termico nasce bene. Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono la struttura e sono condivisibili.

L’Articolo 8, comma 8, istituisce la relazione annuale sul sistema incentivante (molto interessante per un operatore del mercato) e il successivo articolo 13, ai commi 1a e 2, lo definisce chiaramente e, infatti, recita:

2) Entro il 30 aprile di ogni anno, il GSE e l’ENEA-UTEE predispongono e trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene fra l’altro informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entità degli incentivi erogati e stima dell’onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati ed energia termica prodotta attraverso gli interventi nonché le emissioni di gas serra evitate, …

All’Allegato 2 vengono definiti i requisiti di ammissibilità e la metodologia di calcolo degli incentivi: ottimo il punto 1.3, dove si definisce il solare termico, in cui viene introdotta la certificazione Solar Keymark, una curva minima (migliorabile) con i dovuti richiami alle norme tecniche usuali, ecc.

Le perplessità nascono, però, dal metodo di calcolo dell’incentivo stesso. Infatti tutto crolla al punto 2.5 (pag. 37) che definisce la formula per il calcolo dell’incentivo Ia tot=Ci*Si dove:

Ia tot  è l’incentivo annuo in euro

Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/mq di superficie solare lorda, definito in Tabella 13

Si è la superficie solare lorda dell’impianto, espressa in metri quadrati.

Come si nota non vi è alcuna distinzione sulle differenti tecnologie di un sistema solare termico: vetrati, scoperti, piani, sottovuoto circolazione forzata, circolazione naturale, impianti a concentrazione. Esiste solo il Ci, cioè il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/mq di superficie solare lorda, definito in Tabella 13.

La Tabella 13 si intitola ‘Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti solari termici e di solar cooling’, ma non si riesce a capire in alcun modo come quantificare, proprio tramite la suddetta tabella, ‘l’energia termica prodotta’ e quindi come calcolare le conseguenti riduzione delle emissioni. Vi si stabilisce solo un “prezzo” in €/mq.

Non importa che il mio impianto solare abbia una producibilità di 100 kWh o 3.000 kWh, perché prenderà sempre e solo determinati euro per mq installati. Non c’è alcuna distinzione sulla località di installazione e/o fascia climatica (l’ombra della Valle d’Aosta vale come il sole di Lampedusa?). Nessun riferimento dunque alla producibilità degli impianti (peraltro i dati necessari alla stima sarebbero già presenti nella certificazione Solar Keymark o nella UNI EN 1975 o 12976). Tutto viene appiattito a un unico valore, con la sola differenziazione della taglia dell’impianto e se trattasi di solar cooling o meno, diversamente da quanto richiesto dal D.lgs, 28/11 che all’articolo 28 dice:

l’incentivo … è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi.

Pagheremo come Paese delle multe perché non siamo in condizione di dimostrare/quantificare la riduzione delle emissioni?

Non ne stiamo facendo una questione di valorizzazione economica, ma di metodologia: se un incentivo deve essere dato, che venga dato con criterio. E a  tal proposito ci si deve chiedere: da dove trarranno i dati per la relazione il GSE e l’ENEA-UTEE?, il SIMERI (Sistema Italiano per il Monitoraggio statistico delle Energie Rinnovabili), come pensano di aggiornarlo?

Infatti all’art. 7, comma 5, si stabilisce quale documentazione va a corredo della domanda, che di fatto si esaurisce in un’autocertificazione di corrispondenza ad alcune norme e requisiti, senza inviare alcun dato (Allegato 2 punto 1.3).

Cosa succederà dal punto di vista del mercato?

Un incentivo concesso solo sulla superficie installata (€/mq) favorirà esclusivamente i prodotti di minor costo e quindi incentiverà l’import di prodotti stranieri che bypassano ‘i limiti’ imposti dal decreto.

Se per 4 mq di solare termico ricevo 1.360 € (170 € x 4 m x 2 anni) cercherò il modo di spendere non molto di più di 1.360 € così che il conto energia mi diventa un affare e probabilmente mi faccio anche un po’ di acqua calda.

Una proposta per la soluzione del problema potrebbe essere quella di usare i dati presenti nella certificazione Solar Keymark (che è obbligatoria, altrimenti perché chiederla?) riferiti alla località di installazione così che ogni produttore (anche cinese) possa avere la sua chance. Tale metodologia presenterebbe numerosi vantaggi:

  • premia la maggior producibilità anche in funzione della località di installazione;
  • permette al venditore dell’impianto di avere una possibilità di discussione con la clientela;
  • stimola la concorrenza;
  • incentiva le aziende a costruire collettori sempre più efficienti e a costo minore;
  • supera le differenze di tecnologia (piano/sottovuoto, ecc.) e inoltre i dati di insolazione disponibili (norma UNI 10349) sono statistici e poiché i valori sono leggermente sottostimati si garantisce l’ente erogatore di non concedere incentivi elevati;
  • permette di stimare una producibilità annua e il risparmio energetico equivalente;
  • si ottengono dati utili per il GSE e l’ENEA (perché è nostro dovere preoccuparci anche di questi aspetti).

L’incentivo così come viene proposto è un brutto incentivo in conto capitale! Concludendo, questa parte del decreto costruita così frettolosamente, fa preoccupare e molto per la filiera italiana ed europea del solare termico.

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