Conto energia, tariffe a rischio con la ‘Tremonti ambiente’?

  • 3 Ottobre 2012

Un chiarimento ministeriale ancora non reso pubblico, con un dietrofront clamoroso, sancirebbe la non cumulabilità delle tariffe del conto energia fotovoltaico con la detassazione introdotta con la cosidetta Tremonti ambiente: lo denuncia un consulente legale. Le conseguenze per molti potrebbero essere disastrose.

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Un chiarimento ministeriale, ancora non reso pubblico, sancirebbe la non cumulabilità delle tariffe del conto energia fotovoltaico con la detassazione introdotta con la cosidetta Tremonti ambiente, ossia la legge 388/2000 agli art. 6, commi da 13 a 19. Sarebbe un dietrofront clamoroso rispetto alle ultime notizie normative che stabilivano la cumulabilità a patto che la detassazione non superasse il 20% del costo dell’investimento. Se così fosse, per molti investimenti già fatti sarebbe un disastro. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Raffaele Villa, responsabile dipartimento fiscale di Watson Farley Williams.

Il Ministero dello Sviluppo Economico in un chiarimento del 27 settembre, non reso pubblico, afferma che le tariffe del III, IV e V Conto Energia non possano cumularsi con la detassazione ambientale.

Alla luce dei, seppur scarni, interventi degli ultimi giorni della dottrina, in particolare di Assonime con la videoconferenza del 25 settembre, che parevano dare oramai per scontata la cumulabilità “limitata” e che potrebbero avere indotto i contribuenti a decidere di avvalersi della cd. Tremonti ambiente, la posizione del MiSE, se venisse ufficializzata, avrebbe effetti devastanti su quasi tutte le tariffe incentivanti già concesse.

Secondo il MiSE solamente la tariffa incentivante di cui al II Conto Energia sarebbe cumulabile con la Tremonti ambiente, laddove peraltro quest’ultima agevolazione non eccedesse il 20% del costo dell’investimento. E ciò in quanto, secondo il MiSE, l’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 (V Conto Energia) avrebbe portata interpretativa solamente rispetto all’art. 9, comma 1, del d.m. 19 febbraio 2007, che appunto regola la tariffa incentivante del II Conto Energia.

Con riguardo al III, IV e V Conto Energia, il MiSE, seguendo un percorso logico interpretativo non irragionevole ma eccessivamente formalistico, giunge a negare tout court la cumulabilità delle tariffe incentivanti con la detassazione ambientale.

In particolare, con riferimento al III Conto Energia, la tariffa non sarebbe cumulabile in quanto la detassazione ambientale non solo non sarebbe presente tra le agevolazioni elencate “tassativamente” dall’art. 5, comma 1, del d.m. 6 agosto 2010 (III Conto Energia), ma non si qualificherebbe nemmeno quale incentivo pubblico erogato previo bando ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Con riguardo alle tariffe del IV e del V Conto Energia, le stesse non sarebbero attualmente cumulabili ai sensi rispettivamente dell’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e dell’art. 12 del d.m. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), in quanto le citate disposizioni non contemplano il beneficio de quo tra quelli cumulabili.

Tuttavia, sempre secondo il MiSE, entrambe le dette norme, attraverso il loro rinvio all’art. 26, comma 3, del d.lgs. del 3 marzo 2011, prevedono che dal 2013 sia possibile cumulare, pare senza limitazioni, la detassazione dal reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e apparecchiature con le relative tariffe incentivanti. Quest’ultima opportunità dovrà tenere in debito conto l’abrogazione della Tremonti ambiente a far data dal 26 giugno 2012, disposta dall’art. 23, commi 7 e 11 del decreto crescita.

Alla luce di quanto precede è più che mai auspicabile un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire ufficialmente non solo i termini e le condizioni della cumulabilità della Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti, ma anche talune questioni emerse negli ultimi giorni con riguardo alla procedura e al calcolo della detassazione ambientale.

*Raffaele Villa, responsabile dipartimento fiscale di Watson Farley Williams.
 

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