Il trattamento fiscale per gli impianti fotovoltaici condominiali

  • 22 Agosto 2012

Una Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate richiesta dal GSE al fine di chiarire il trattamento fiscale da riservare al condominio che intende attivare una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

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Il GSE ha presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212/2000 al fine di chiarire il trattamento fiscale da riservare al condominio che intende attivare una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 84/E del 10 agosto 2012 fornisce il quadro fiscale di riferimento.

Tra le altre cose, l’Agenzia delle Entrate conferma che il condominio, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso in proporzione ai millesimi di proprietà. Dunque il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto gli effetti economici (percezione dei proventi) e  fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete e che il GSE, che eroga la tariffa incentivante, deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28  del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

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