Nuovo ostacolo al FV su tetti e serre nelle aziende agricole?

“L'articolo 65 modificato estende il divieto anche agli impianti sui tetti di potenza maggiore di 200 kW”, denuncia Legambiente. In realtà le cose non sono proprio così: a rischio è 'solo' la priorità di connessione alla rete, ma di fatto ciò ostacolerà gli impianti sopra i 200 kW su tetti e serra, discriminando gli agricoltori rispetto agli altri.

ADV
image_pdfimage_print

“Perché mettere un limite al fotovoltaico sui tetti in area agricola? Che senso ha frenare la diffusione dei tetti fotovoltaici in campagna?” È questa la denuncia che lancia oggi  Legambiente in relazione all’articolo 65 del Dl ‘Liberalizzazioni’ che, dopo lo stop agli incentivi per tutti gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola, nella versione approvata al Senato, secondo l’associazione, “estende il divieto anche agli impianti sui tetti di potenza maggiore di 200 kW”. “Lo stop alle agevolazioni economiche per gli impianti a terra anche di piccole dimensioni, evidentemente utili per integrare il reddito degli agricoltori, risultava già di difficile comprensione – dichiara il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini – ma negare ora la possibilità di usufruire degli incentivi anche per il fotovoltaico sui tetti nelle aree agricole, appare totalmente assurdo”.

Il riferimento è a quel comma 3 (un po’ trascurato in questi giorni) presente nella versione finale del testo: “L’AEEG (Autorità per l’Energia, ndr) assicura, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di connessione alla rete  elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola”. Un comma che potrebbe riguardare dunque anche altri impianti a fonti rinnovabili e non solo il fotovoltaico.

In realtà le cose sono solo in parte come delineate dall’associazione ambientalista: nei terreni agricoli gli impianti su tetto o su serra superiori a 200 kW di potenza si possono ancora fare, ma non avranno più la priorità di connessione alla rete elettrica cui gli impianti a fonti rinnovabili hanno diritto rispetto agli altri.

In effetti il comma, a detta di tutti gli operatori sentiti da Qualenergia.it, è piuttosto oscuro. L’articolo 29 del TICA (Testo integrato delle connessioni attive) sulla priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento recita così: “Nello svolgimento delle attività relative all’erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento”.

In teoria questo potrebbe voler dire dire che il distributore equiparerà, per l’assegnazione di un punto di consegna, un impianto a fonte rinnovabile superiore ai 200 kW a qualsiasi altra tipologia di impianto di produzione di energia.

“Non è un divieto a realizzare gli impianti, ma è senz’altro un ostacolo in più”, spiega a Qualenergia.it Marco Matteini, presidente di FEDI Impianti, azienda con diversi investimenti in atto su terreni agricoli. In pratica chi realizza impianti FV sopra i 200 kW su tetti e serre di aziende agricole non avrà più la garanzia di poter cedere alla rete l’elettricità prodotta. “Un provvedimento preso verosimilmente per evitare il proliferare di grandi impianti FV su serre, dopo lo stop a quelli a terra”, commenta Matteini.

Giusto comunque quanto rimarca Zanchini nella seconda parte della sua dichiarazione: il provvedimennto “in sostanza, discrimina gli agricoltori rispetto a tutti gli altri soggetti proprietari di un tetto, e impedisce una direzione di sviluppo delle fonti rinnovabili intelligente e lungimirante come quella dell’integrazione in agricoltura.”

Vista al momento una certa varietà di intepretazioni della norma, Qualenergia.it si prefigge di chiarire quanto prima le conseguenze che essa prefigura.

ADV
×