Quesito: è dovuta l’imposta addizionale anche per un impianto da 100 kWp installato su edificio?

La redazione ha ricevuto da un lettore una domanda circa l'imposta addizionale su un impianto da 100 kWp installato su edificio. Pubblichiamo la risposta dell'Ing. Silvano Gallo, curatore dello Speciale di Qualenergia.it dal titolo "Coperture fotovoltaiche su edifici industriali, commerciali e agricoli" pubblicato a novembre 2011.

ADV
image_pdfimage_print

La redazione ha ricevuto da un lettore una domanda circa l’imposta addizionale su un impianto da 100 kWp installato su edificio. Pubblichiamo la risposta dell’Ing. Silvano Gallo, curatore dello Speciale di Qualenergia.it dal titolo “Coperture fotovoltaiche su edifici industriali, commerciali e agricoli” pubblicato a novembre 2011.


DOMANDA


L’imposta addizionale è dovuta anche per un impianto da 100 kWp installato su edificio con regime di Ritiro Dedicato?


RISPOSTA


La domanda posta non è univoca. Ad essa competono due risposte.


Esistono due tipologie di RID individuate con le sigle D3e;  D3f;


(Rif. format Enel Ver. 4.4 del 04/07/2011)


D3d – accedere alle condizioni previste dal Ritiro Dedicato per la vendita al GSE


o D3e – dell’energia elettrica prodotta al netto dei propri autoconsumi


o D3f – dell’energia elettrica prodotta al netto dell’autoconsumo degli ausiliari


Da ciò ne discendono le due risposte:


a. Se l’impianto in esame appartiene al tipo D3e, la risposta è SI. L’imposta addizionale provinciale si applica all’energia autoconsumata. L’Energia Elettrica prodotta dall’impianto e consumata dall’Impresa è soggetta al pagamento delle sole imposte addizionali provinciali.


b. Se l’impianto in esame appartiene al tipo D3f, la risposta è NO. L’imposta addizionale provinciale NON si applica. L’Energia Elettrica prodotta e immessa totalmente in Rete non è soggetta né all’accisa né all’addizionale provinciale.


Nota Bene:


*Art. 18 Comma 5 del D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011


A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è soppressa.


* Pertanto l’addizionale provinciale si pagherà solamente per la liquidazione dovuta per l’Esercizio Fiscale 2011. 



     


     

    ADV
    ×