Saturazione virtuale delle reti, la nuova delibera dell’Autorità

  • 28 Dicembre 2011

Una nuova delibera va ad integrare il Tica - Testo Integrato delle Connessioni Attive, per risolvere il problema della saturazione virtuale delle reti. L’intervento riguarda le richieste nelle aree di maggiore criticità per le quali, da marzo 2012, si dovrà versare un corrispettivo di “prenotazione” della capacità di rete.

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Dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas una nuova delibera  per  risolvere il problema della “saturazione virtuale” delle reti elettriche, ossia l’elevatissimo numero di preventivi di connessione di impianti che impegnano capacità sulle reti pur essendo ancora impianti  privi di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio.

“Al 30 aprile 2011, in Italia, a fronte di quasi 250.000 preventivi di connessione alle reti di distribuzione e trasmissione accettati, corrispondenti a circa 196 GW di potenza, solo 42 GW sono relativi ad impianti già connessi. Dei restanti 154 GW, ben 140 GW (attribuiti a 22.000 preventivi) sono relativi ad impianti che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ma che comunque continuano ad impegnare capacità sulle reti, generando il problema della saturazione virtuale”, spiega l’Aeeg.

Ecco dunque le novità introdotte dalla delibera, ARG/elt  187/11 (in allegato) che va ad integrare la ARG/elt 99/08 (Tica – Testo Integrato delle Connessioni Attive). Dal 1° marzo 2012 chi chiede una connessione i richiedenti (con l’eccezione dei clienti finali domestici) dovrà versare ai gestori di rete un corrispettivo pari a 20,25 €/kW nel caso di impianti da connettere in aree individuate come “critiche” al momento del ricevimento della richiesta di connessione.

Una sorta di cauzione che sarà poi restituita al richiedente, entro due mesi dal completamento dell’impianto di produzione o se questi rinuncerà all’iniziativa entro 2 anni dalla data di accettazione del preventivo. Nei casi in cui, trascorsi 2 anni dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente rinunci all’iniziativa in tutto o in parte o l’iniziativa per uno dei motivi indicati nel comma 32.4 della delibera (in allegato) il corrispettivo sarà invece trattenuto o escusso.

L’ultima delibera integra quanto stabilito dalle precedenti ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10, poi sospese dal Tar Lombardia. Nella nuova delibera ARG/elt 187/11 non compare più – tra i casi di decadenza del preventivo che possono comportare la mancata restituzione del corrispettivo – “l’esito negativo del procedimento autorizzativo”.

L’authority comunque fa sapere che interverrà nuovamente qualora il fenomeno della saturazione virtuale dovesse ripresentarsi in futuro. Nel caso, si potrebbe riconsiderare la possibilità di prenotare la capacità di rete solo a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento autorizzativo. Oppure, si potrebbero valutare una diversa modalità di quantificazione del corrispettivo, o l’introduzione di criteri innovativi per l’assegnazione selettiva della capacità di rete.

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