Impianti fotovoltaici, sono beni immobili ma niente Ici

  • 18 Ottobre 2011

Gli impianti fotovoltaici a terra sono beni immobili, ma non devono pagare l'ICI perchè assimilati a fabbricati di interesse pubblico. Lo dice il Consiglio Nazionale del Notariato in due studi, uno sui profili civilistici del fotovoltaico e uno sui profili fiscali. In arrivo una circolare dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe risolvere i dubbi.

ADV
image_pdfimage_print

Gli impianti fotovoltaici a terra sono beni immobili, ma non devono pagare l’ICI perchè assimilati a fabbricati di interesse pubblico. Lo dice il Consiglio Nazionale del Notariato in due studi (in allegato) uno sui profili civilistici del FV e uno sui profili fiscali.


Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili”, si spiega.


Non residuano, pertanto, dubbi – si sottolinea – circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale ‘privilegiato’ ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaiono, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti”.


Per quel che riguarda i profili fiscali del fotovoltaico, il Consiglio “affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing”. Riguardo ai terreni, si sottolinea nell’abstract, “la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura ‘edificabile’ del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell’assimilabilità alle ‘aree urbane’. Quanto all’imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione da detta imposta”.


Al di là degli approfondimenti, per risolvere le principali questioni aperte sulla fiscalità del fotovoltaico dovrebbe presto arrivare, secondo quanto scriveva ieri  “Il Sole 24 Ore”, una circolare congiunta Agenzia delle Entrate-Agenzia del Territorio.

ADV
×